il Punto Coldiretti

Nuovo regime forfetario: ok ai produttori agricoli titolari di reddito fondiario per le altre attività d’impresa

Istruzione sul nuovo regime forfetario con l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 aprile, spiega le modifiche al regime introdotte dalla legge di bilancio 2019.
In particolare sottolinea che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che adottano regimi speciali Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito.

E dunque non c’è compatibilità per una serie di attività tra le quali attività connesse “eccedentarie” (il reddito fondiario) e agriturismo quando si applicano i suddetti regimi.
La circolare precisa però che “i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del Tuir, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il [nuovo] regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere”.

Se quindi il contribuente opta per il regime ordinario Iva può applicare il forfait ma l’opzione deve essere stata esercitata l’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
La circolare cita anche il caso dell’agriturismo. L’attività può entrare nell’orbita del regime forfetario se si sceglie l’applicazione dell’ Iva nei modi ordinari.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi