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Slittano i versamenti fiscali per gli allevamenti suinicoli e avicunicoli nelle zone colpite da peste suina e aviaria

L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni su una serie di misure adottate con il decreto Milleproroghe 2022, tra cui la “Proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie”.

Gli allevatori citati in precedenza possono infatti beneficiare dello slittamento dei termini di alcuni versamenti fiscali.

Per coloro che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni per l’influenza aviaria e la peste suina africana, slittano al 31 luglio 2022 i versamenti, in scadenza nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul valore aggiunto.

La circolare delle Entrate precisa che la proroga vale per gli allevamenti avicunicoli e suinicoli che risultano avere al 1° gennaio 2022 la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.

L’agevolazione vale per quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (Zur) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti. Sono esclusi invece i soggetti la cui sede operativa sia situata in un comune in cui, alla data del 1° gennaio 2022, sia cessata l’efficacia delle restrizioni.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia inoltre la proroga può applicarsi anche nel caso in cui le restrizioni siano state adottate dopo il 1° gennaio 2022, ma limitatamente ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022.

I versamenti sospesi vanno effettuati in un’ unica soluzione entro il 16 settembre 2022 oppure possono essere dilazionati in 4 rate da versare entro il giorno 16 dei mesi da settembre a dicembre 2022.​

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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