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Fitofarmaci: in cantiere le nuove norme per patentino e quaderno di campagna

A seguito della nuova legislazione comunitaria sui fitofarmaci è in corso di revisione, da parte del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, il Dpr 290/91 che disciplina anche il rilascio del patentino per l’acquisto e l’uso dei fitofarmaci e il registro dei trattamenti (il cosiddetto quaderno di campagna).

Le nuove norme, in corso di discussione, tendono a razionalizzare ed a semplificare, per alcuni versi,  tali adempimenti che sono molto importanti, al fine di garantire, da un lato, la salute degli agricoltori che utilizzano tali prodotti e dall’altro lato, quella dei consumatori ai quali occorre garantire un impiego ottimale delle sostanze attive, al fine di limitare al massimo la presenza di residui di antiparassitari.

Infine, tali disposizioni producono effetti positivi anche nel ridurre l’impatto che i fitofarmaci possono avere sull’ambiente.

Si tratta, in sostanza, di tre aspetti sui quali l’attenzione della collettività è sempre molto elevata per cui il rigoroso rispetto di tale disciplina è fondamentale per dimostrare i progressi che l’agricoltura ha compiuto rispetto all’uso della chimica.

Si evidenzia, inoltre, che il rispetto di tali norme è indispensabile nell’ambito del regime di condizionalità, per il percepimento degli aiuti comunitari da parte delle imprese agricole.

In merito al rilascio del patentino, le norme attualmente previste nel DPR 290/91 saranno modificate nell’ambito del decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della dir. 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei fitofarmaci e che dovrebbe essere approvato entro l’anno.

Le modifiche attualmente concordate con il Ministero della salute ed il MIPAAF prevedono che i certificati di abilitazione all’utilizzo e all’acquisto vengano rilasciati dall’ufficio regionale, previo accertamento del possesso dei requisiti  previsti. E’ valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, in seguito all’aggiornamento. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi onde evitare che se la Regione non ha i fondi necessari per provvedere a tale adempimento, gli imprenditori agricoli restino nell’impossibilità di acquistare i fitofarmaci.

La normativa prevede appositi corsi per la formazione e l’aggiornamento degli utilizzatori dei fitofarmaci in collaborazione con le Organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo e dei venditori di prodotti fitosanitari. Il patentino viene rinnovato ogni 5 anni a seguito della frequentazione, da parte dall’acquirente/utilizzatore di un corso di aggiornamento in seguito al quale non è tenuto a svolgere l’esame finale che, invece, è obbligatorio per chi richiede, per la prima volta, l’autorizzazione all’acquisto.

Per quanto concerne le norme proposte in materia di registro dei trattamenti, grazie ad una modifica dell’art. 42 del DPR 290/91, si prevede che gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari  conservino tale documento ove sono riportati i trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. 

ll registro dei trattamenti deve riportare:

a) i dati anagrafici relativi all’azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.

La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), previa notifica alla ASL di competenza.

Tale registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, la relativa delega scritta da parte del titolare. 

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve esser compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo, previsto  dall’allegato 6 della Circolare 30 ottobre 2002 n.18, del Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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