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Formazione: il Diritto dell’Impresa Agricola

Nel sesto appuntamento formativo organizzato da Inipa per Mps Academy è stato approfondito il tema dell’azienda agricola moderna da un punto di vista giuridico e fiscale. Relatori di questo webinar sono stati il prof. Di Marzio, l’avv. Carulli e il dott. Vecchione.

Inquadrare giuridicamente un’impresa agricola non è un compito semplice perché porta con sé elementi che la rendono un modello sui generis rispetto alle altre imprese. Sia in ordine a motivazioni di origine storica, sia soprattutto per le innovazioni legislative intervenute dopo l’approvazione del decreto di modernizzazione e orientamento del settore agricolo (Dlgs n. 228 del 2001).

Sia la forma definita dal codice civile che quella derivante dalla normativa fiscale lasciano infatti molti spazi di specialità e distintività all’imprenditoria agricola.

Queste differenziazioni si basano, da un lato, sulla ratio tra il possesso o meno del fondo o dei terreni  dove sorge l’azienda, mentre dall’altro, ineriscono alla creazione di un valore di prodotto che va al di là della mera commercializzazione di un bene qualunque, essendo il cibo un elemento imprescindibile per la sicurezza alimentare di un’intera comunità e soggetto a elevate incertezze produttive che sono legate al ciclo biologico del bene stesso.

E’ su queste motivazioni socio-economiche che l’impresa agricola può darsi differenti forme dal punto di vista societario, spaziando dalla figura del coltivatore diretto a quella dell’imprenditore agricolo professionale (Iap), financo dalla natura ampia, ma anche ben definita, delle attività condotte dall’impresa stessa.

L’innovazione introdotta dalla riformulazione dell’articolo 2135 del cc nel 2001, ha esteso le competenze aziendali, rendendole multifunzionali; ma ha anche avuto il pregio di allargare le maglie della produzione: da beni “semplici” (nel senso di materie prime) a beni e servizi connessi alla produzione primaria -si pensi  alla trasformazione dei prodotti aziendali, all’attività agrituristica, fino alla produzione di energia e altri servizi di natura sociale o ambientale.

Senza entrare nel dettaglio delle forme societarie che possono darsi nel variegato mondo giuridico dell’impresa agricola (che sia individuale, di persone o di capitali), questa specificità ha un diretto riflesso anche nell’ambito dell’imposizione e del regime fiscale che si applica all’imprenditore agricolo.

Questo perché, al netto del tema dei contributi pubblici alla produzione, le imposte dirette (irpef per le persone fisiche o ires per le società) e quelle indirette (sui prodotti, come l’iva, o sulla produzione, come l’irap) godono di un regime di favore.

Ad esempio, la tassazione sui redditi nel regime speciale avviene in base alle rendite catastali dei terreni agricoli e non sul reddito netto di gestione.

In altro esempio simile avviene nel caso l’impresa agricola opti o meno per un regime imponibile speciale per quanto riguarda l’Iva, che varia in funzione dei beni venduti (vedi allegato A del DPR n. 633 del 1972 e s.m.i.) e dei servizi connessi erogati (la cui base imponibile è pari al 25% del valore finale).

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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