il Punto Coldiretti

Fotovoltaico, aree agricole a rischio

E’ necessario che le Regioni e le Amministrazioni competenti vigilino sul corretto uso del territorio e delle aree agricole, preservandoli dalle minacce più insidiose e da trasformazioni irreversibili. E’ la conclusione a cui si giunge leggendo la recente pronuncia del Consiglio di Stato resa nell’appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione II, n. 1439/2012, concernente l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico su un’area di circa 120 ha, insistente su z.t.o. agricola E2.

Il pronunciamento interviene nell’ambito di un contenzioso tra una società titolare di un’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un grosso impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, i proprietari ed affittuari dei terreni limitrofi e la Coldiretti Veneto.

In particolare, con il ricorso di primo grado i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata, lamentando la violazione dell’articolo 44 della legge regionale del Veneto n. 11/04 che contempla tra gli interventi ammessi in zona agricola solo interventi funzionali all’attività agricola. I ricorrenti, inoltre, osservavano criticamente che con tale delibera la Giunta Regionale avrebbe consentito l’edificazione su terreni agricoli anche da parte di coloro che non sono imprenditori agricoli.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente in sede di appello, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire in giudizio dei proprietari limitrofi e di Coldiretti – che era stata esclusa in primo grado al Tar rendendo inammissibile il ricorso – ha sostenuto che, se da un lato è certamente vero che l’intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale, dall’altro lato, però, l’articolo 12, settimo comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, in deroga agli stessi.

D’altra parte, ha precisato che la necessità di dimostrare lo “status ” di imprenditore agricolo da parte di chi intenda edificare in zona agricola, normalmente preordinata alla salvaguardia delle sue caratteristiche urbanistiche e finalizzata a prevenire l’utilizzo dell’agro a scopi residenziali, non ricorre in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che, per sua natura, deroga, in base alla norma più volte richiamata, all’ordinaria destinazione agricola dei terreni interessati.

Con specifico riferimento alla tardiva approvazione delle linee guida nazionali, destinate ad indirizzare la successiva programmazione regionale, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la disciplina invocata (art. 12, decimo comma, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) non contenga alcuna norma transitoria che precluda la sua applicazione pendente il procedimento di approvazione delle linee guida nazionali e regionali. Sulla base di queste premesse il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’autorizzazione assentita ed ha respinto il ricorso.

In tale contesto, rilevata la necessità di assicurare il rispetto del D.M. 10 settembre 2010, linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel frattempo approvate, è evidente come sia rimessa all’autorità regionale ed agli enti competenti, nell’ambito della Conferenza di servizi, ogni valutazione di opportunità di inserimento di un impianto in area agricola. Si rende necessario, quindi, che le procedure autorizzative siano informate ai principi di massima trasparenza e che vengano analizzate nel dettaglio le ricadute dell’impianto non soltanto sul piano paesaggistico, ma anche sul contesto socio economico e sullo sviluppo rurale.

 

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