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Fotovoltaico in aree abbandonate, ecco le prime regole

Il Veneto è tra le prime regioni ad aver definito le procedure amministrative per la presentazione, l’istruttoria e il riconoscimento della classificazione di “terreno abbandonato da almeno cinque anni”, relativamente agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra autorizzati entro il 25 marzo scorso. 

L’approvazione del documento si è resa necessaria con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, della Legge n. 27/2012 di conversione del Dl liberalizzazioni, che contiene importanti novità per il fotovoltaico in aree agricole.

All’articolo 65 “Impianti fotovoltaici in area agricola”, in vigore dal 25 marzo, al comma 1 il legislatore esprime la volontà di non concedere le tariffe incentivanti  agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra in area agricola,  al comma 2,  individua anche le uniche eccezioni alla realizzazione degli impianti. E’ bene sottolineare che si tratta di un divieto di accesso all’incentivo ma non alla possibilità stessa di realizzare gli impianti.

Le eccezioni di cui al comma 1 non si applicano: agli impianti a terra in aree agricole “realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare”. Questo è senza dubbio un trattamento di favore concesso al Ministero della Difesa, che tramite la società Difesa Spa è interessata alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici. Esclusi anche gli impianti a terra in aree agricole che hanno conseguito l’autorizzazione entro il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento dell’autorizzazione entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro il 24 maggio 2012.

Esenti anche gli impianti a terra in aree agricole che, in data 25 marzo 2012, hanno già conseguito l’autorizzazione. Tali impianti debbono entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 e rispettare inoltre le seguenti condizioni (previste dall’articolo 10, commi 4 e 5 del Dlgs 28/2011): la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente deve essere destinata all’impianto o agli impianti. I limiti sopracitati non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, così come indicato dal comma 5 del Dlgs 28/2011. Il provvedimento di giunta attribuisce inoltre agli Sportelli Unici Agricoli di Avepa la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti e la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria.

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