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Impianti a rinnovabili in aree “non idonee”, per il Tar l’autorizzazione va negata sempre

Il Tar Puglia, con una sentenza del 21 novembre 2013, n. 1579, stabilisce la legittimità, da parte della Regione, di negare a priori l’Autorizzazione unica per un impianto a fonti rinnovabili che ricade in area definita "non idonea".

Si tratta di una interpretazione nuova delle Linee guida pugliesi, diversa da quella data in precedenza da altre sentenze (vedi ad esempio, Tar Puglia 14 dicembre 2011, n. 2156) che, in attuazione delle previsioni contenute nelle Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), avevano sostenuto la tesi secondo cui le aree dichiarate non idonee non debbano considerarsi precluse in modo assoluto e preventivo alla realizzazione di impianti e che il diniego dell’Autorizzazione unica, da parte dell’Ente Regionale, debba avvenire solo al termine del procedimento di  valutazione del progetto, sulla base di specifiche motivazioni.

La sentenza più recente, dando ragione all’Amministrazione regionale rispetto alla negata l’Autorizzazione unica per un impianto eolico sulla base della “non idoneità” dell’area rispetto alle linee guida regionali, attua, dunque, una lettura diversa delle modalità di applicazione del regolamento 24/2010 con cui la Regione Puglia ha individuato le aree non idonee alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.

La sentenza assume particolare rilievo sotto il profilo della tutela ambientale e territoriale in quanto chiarisce inequivocabilmente che nessuna autorizzazione può essere richiesta quando si è in presenza di un’inidoneità d’area, espressamente individuata.

Nel caso specifico, infatti, ai sensi dell’art. 4 delle linee guida regionali, che stabilisce che “nelle aree e nei siti elencati nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito”, e considerato il fatto che parte del progetto oggetto di rilievo ricade proprio in un area (c.d. Area Tampone) tra quelle previste, appunto, nel citato allegato 3, la sentenza correttamente afferma che “il provvedimento di diniego censurato in questa sede, costituisce  corretta applicazione dell’Allegato 3 del regolamento regionale n. 24/2010, la cui illegittimità deve essere esclusa” .
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