Incentivi Gse, ecco la disposizioni su bioliquidi, pellet e cippato
Il Gestore dei servizi energetici, Gse, in una nota pubblicata lo scorso 7 dicembre, fornisce agli operatori le modalità operative con cui essi devono dimostrare i requisiti richiesti dal Dlgs 28/2011 per quanto riguarda bioliquidi sostenibili, pellet e cippato, ai fini dell’incentivo. Il requisito di sostenibilità dei bioliquidi, che dal 1° gennaio 2012 è indispensabile per l’ottenimento degli incentivi sulla produzione elettrica, deve essere dimostrato attraverso documentazione specifica da inviare al Gestore. Tale documentazione cambia a seconda che le partite di bioliquidi si riferiscano al periodo transitorio (fino a 31 dicembre 2012) oppure siano successive (dal 1° gennaio 2013), secondo quanto previsto dal Dm 23 gennaio 2012. Passando al pellet e al cippato, va premesso che le indicazioni del Gse si riferiscono agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 29 marzo 2012, in base a quanto disposto dal punto 2 dell’allegato 2 del Dlgs 28/2011. Come previsto dal medesimo Dlgs, a partire da tale data l’accesso agli incentivi è vincolato al rispetto della conformità di tali combustibili alle classi di qualità A1 e A2, definite rispettivamente nelle norme UNI EN 14961-2 (pellet) e UNI EN 14961-4 (cippato). Il Gestore specifica che tali prescrizioni si applicano agli impianti con potenza termica fino a 500 kW, “a prescindere dall’utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o termica)”. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/. |
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