il Punto Coldiretti

Infortuni sul lavoro, risarcimenti per il danno biologico

I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli operai agricoli che subiscono un infortunio sul lavoro che comporti conseguenze di carattere permanente possono ottenere, a domanda e in presenza di determinate condizioni, un risarcimento economico da parte dell’Inail.

In particolare, al termine del periodo di inabilità temporanea e a seguito di una visita medico-legale, l’Inail deve valutare se in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale, il lavoratore presenta dei danni permanenti (c.d. postumi indennizzabili).

Il risarcimento in tal caso non è limitato alle sole conseguenze che derivano dalla diminuzione della capacità lavorativa, ma comprende anche la valutazione del cosiddetto danno biologico, inteso come danno alla salute, vale a dire la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona interamente considerata, a prescindere dall’attività svolta e dalla retribuzione percepita.

L’indennizzo riconosciuto dall’Inail varia in base alla gravità e, quindi, al grado della menomazione:
1. dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (una tantum)
2. dal 16% al 100%: rendita mensile che tiene conto anche delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

Per gradi di invalidità inferiori al 6% non spetta nessun indennizzo (c.d. franchigia). Entro dieci anni, in caso di ricaduta, si può comunque inoltrare all’Inail la richiesta di revisione.

Per i coltivatori diretti, le prestazioni economiche a carico dell’Inail sono condizionate alla regolare iscrizione dell’infortunato negli elenchi Inps e, per i titolari di azienda, anche al regolare versamento della contribuzione dovuta all’Inail (“regolarità contributiva”), la cui riscossione è affidata all’Inps, unitamente ai contributi previdenziali.

Qualunque sia il grado di menomazione riconosciuto, in caso di successivo aggravamento, verificatosi entro 10 anni dalla data dell’infortunio (o 15 anni in caso di malattia professionale) si può chiedere:
­- l’indennizzo in capitale, se la menomazione originariamente inferiore al minimo indennizzabile si è aggravata, raggiungendo o superando il grado del 6%;
­- l’adeguamento dell’indennizzo in capitale già erogato;
-­ la liquidazione della rendita se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 16%.

Per i casi di infortunio o malattia professionale avvenuti prima del 25 luglio 2000, vige una disciplina differente.
Ricordiamo che in tutti i casi di infortunio sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni è comunque sempre obbligatoria la denuncia di infortunio, da parte del titolare di azienda o datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità da parte dell’Inail.

Data la complessità della materia è necessario che in caso di infortunio sul lavoro o sospetta malattia professionale, gli interessati prendano contatto tempestivamente con gli uffici del patronato Epaca.

Gli operatori forniranno tutta l’assistenza necessaria, provvedendo in primo luogo ad inviare la denuncia all’Inail al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di legge e offrendo al contempo un servizio gratuito di consulenza medico-legale qualificata.

Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino si può telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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