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Invalidi civili, ritoccata la percentuale per ottenere l’assegno

La recente manovra economica varata dal Governo ha elevato la percentuale minima di invalidità necessaria per conseguire il diritto all’assegno mensile di assistenza, che passa dal  1° giugno 2010 dal 74% all’85%. Resta fermo il precedente limite per le domande presentate prima di tale data. Nessuna modifica agli altri requisiti reddituali e di inoccupazione.

Benefici a cui dà diritto il riconoscimento di invalidità
Gli invalidi civili, in base alla percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche, hanno diritto a specifiche prestazioni economiche, oltre a quelle di tipo sanitario:
– a partire da un riconoscimento del 34%, l’invalido civile ha diritto a protesi ed ausili sanitari;
– con il riconoscimento di un grado di invalidità almeno pari al 46%, è prevista la possibilità di iscriversi nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
– dal 67% in poi si può usufruire anche dell’esenzione del ticket sanitario.

Benefici economici
L’invalido civile di età compresa tra i 18 e i 64 anni (oltre tale limite di età spetta l’assegno sociale) nei cui confronti sia accertato un grado di invalidità:
– dall’85% al 99%: ha diritto all’assegno di assistenza, pari, per il 2010, a 256,67 euro mensili, a condizione che il suo reddito personale non superi il limite dei 4.408,95 euro annui e risulti inoccupato. Per le domande presentate prima del 1° giugno 2010 l’assegno spetta con una percentuale di invalidità dal 74% al 99%;
– del 100%: ottiene la pensione di inabilità, pari, per il 2010, a 256,67 euro mensili, a condizione che il suo reddito personale non superi il limite dei 15.154,24 euro annui.

I minori di 18 anni, se riconosciuti nella difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, hanno diritto all’indennità di frequenza, pari a € 256,67 mensili. Per il relativo diritto, il reddito personale non deve superare il limite dei 4.408,95 euro.
Il requisito reddituale richiesto dalla Legge per l’anno 2010 deve essere accertato con riferimento al reddito percepito dal richiedente invalido nel 2009.

Indennità di accompagnamento: possono presentare domanda coloro non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che quindi necessitano di assistenza continuativa o non sono in grado di deambulare senza l’aiuto di altre persone. L’importo della prestazione per l’anno in corso è pari a 480,47 euro mensili. Tale beneficio non è condizionato a limiti di età e di reddito (sia individuali che familiari), e viene sospeso in caso di ricovero in strutture pubbliche per più di un mese con retta a carico dello Stato.

Si ricorda che dal primo gennaio 2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile non si presentano più all’Asl, ma all’Inps e solo per via telematica.
Per avere maggiori informazioni sulle altre agevolazioni previste, sul diritto ad eventuali maggiorazioni, e più in generale sulle procedure dirette ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca. Gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria.

Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino, gli interessati possono telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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