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La Commissione Ue propone un Fondo per la difesa fitosanitaria delle colture minori

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina l’immissione dei prodotti fitosanitari  sul mercato e contiene disposizioni speciali per l’applicazione e l’autorizzazione dei cosiddetti usi minori, vale a dire impieghi dei fitofarmaci che non sono economicamente sostenibili per l’industria fitosanitaria, ma sono importanti per i coltivatori.  

Il regolamento prescrive alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Il documento in questione è stato pubblicato lo scorso 21 febbraio ed elenca una serie di obiettivi: fornire informazioni sulla situazione relativa agli usi minori secondo le informazioni trasmesse degli Stati membri e dalle organizzazioni interessate; presentare la strategia di cui al reg.  (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne gli usi minori; presentare i possibili interventi analizzati nello studio preliminare finanziato dalla Commissione; informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa le conclusioni della Commissione in merito a una possibile proposta legislativa per l’istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori. 

Questi sono per lo più connessi alle colture minori, che nel complesso rappresentano un valore di circa 70 miliardi di euro l’anno, equivalente al 22 per cento del valore totale della produzione di piante dell’Ue. È stato calcolato che l’impatto diretto sul settore agricolo (ossia le perdite di produzione vegetale e l’aumento dei costi supplementari per gli agricoltori) rappresenta più di un miliardo di euro l’anno. In aggiunta la maggior parte degli Stati membri ritiene gli usi minori talmente importanti da giustificare già oggi la spesa di circa 8 milioni di euro in fondi strutturali e manodopera per la soluzione di questo problema. 

Il tema è di particolare interesse per l’Italia in quanto la maggior parte delle nostre produzioni ortofrutticole rientra proprio nell’ambito di tali colture.  Il D.M. 16 settembre 1999 “Definizione di utilizzazioni minori di interesse agricolo” identifica, rispetto ai prodotti di origine vegetale, tramite un apposito elenco, le colture minori distinguendole dalle colture maggiori. In merito alle prime, l’ art. 1 stabilisce che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è considerata «utilizzazione minore di interesse agricolo» l’impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola scala o che rivestono un’importanza economica minore rispetto agli usi per i quali il prodotto fitosanitario risulta già autorizzato.

Secondo la legislazione italiana, una coltura è considerata minore se la superficie coltivata è inferiore a 10.000 ettari, se la produzione non supera le 100.000 tonnellate annue oppure se il consumo medio è inferiore a 7,5 g/giorno. Queste colture rappresentano una buona percentuale del comparto orto-frutticolo italiano (es. radicchio) e sono importanti a livello locale in quanto vi rientrano prodotti Igp e Dop. Sono spesso colture ad alto reddito per unità di superficie.  La definizione di colture minori del decreto ministeriale è stata superata dai criteri condivisi dai vari Stati Membri dell’Unione Europea ed enunciati nel documento comunitario comunemente chiamato Lundehn dal nome dall’esperto che lo ha stilato (Sanco 7525/VI/95 rev.9 March 2011, v. articolo allegato).

In questo documento sono elencate le colture considerate maggiori per Nord Europa, Sud Europa e resto del Mondo, identificando, pertanto, per esclusione le colture minori e molto minori (very minor crops).  I parametri introdotti dal documento Lundehn si discostano da quelli del decreto ministeriale italiano che di conseguenza dovrà essere modificato. A livello comunitario, quindi, le colture sono definite minori quando rispondono ad alcuni requisiti di produzione, coltivazione ed utilizzo ben definiti. In particolare devono ricoprire una superficie coltivata non superiore ai 20.000 ettari complessivi, avere una produttività massima non superiore alle 400.000 tonnellate per anno ed, infine, contribuire alla dieta alimentare con un importo non superiore a 0,125 g/kg al giorno.

Sono maggiori quindi il mais, il pomodoro, il grano, il melo, il pesco e minori il sedano, la rucola, il noce, il lampone, ecc.  Per colture molto minori, secondo l’Unione, si intendono quelle il cui contributo alla dieta (inferiore ad 1,5 g/uomo di 60 kg di peso) e l’area di coltivazione (minore di 600 ettari) sono veramente molto esigui. A questa categoria appartengono il gruppo delle erbe aromatiche, delle spezie, dei funghi selvatici e dei frutti di bosco ma anche l’aglio, il miglio, il cappero, etc.  Le indicazioni fornite nel documento Lundehn sono soggette a continue revisioni sulla base di cambiamenti socio-economici e di abitudini alimentari. Recentemente, ad esempio, il cocomero, il cavolfiore ed il susino sono stati inseriti nell’elenco delle colture maggiori, mentre le olive da tavola sono entrate nell’elenco delle minori. 

La Commissione UE ritiene utile varare misure specifiche per tali colture in quanto  rileva che le cause principali dei problemi concernenti gli usi minori sono le seguenti: mancanza di incentivi economici atti a favorire le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari; disponibilità variabile di prodotti fitosanitari per usi minori, date le differenze esistenti in relazione agli incentivi economici e alle esigenze nei diversi Stati membri; difficoltà di accesso e di impiego dei percorsi normativi per ottenere estensioni degli usi a favore di terzi; mancanza di informazioni sulle iniziative esistenti in altri Stati membri. 

Sono stati presi in considerazione quattro possibili interventi, tramite i quali la Commissione potrebbe: 1) non stanziare alcun finanziamento; 2) ripristinare il gruppo di esperti dell’Ue sugli usi minori; 3) finanziare parzialmente l’istituzione di una struttura di coordinamento (segretariato tecnico) composta da un segretariato centrale indipendente incaricato di coordinare il lavoro tra gli Stati membri e le parti interessate; 4) finanziare parzialmente una struttura di coordinamento (segretariato tecnico) e progetti specifici. 

Dalle opinioni degli Stati membri e delle parti interessate è emersa con chiarezza la richiesta di attivare un intervento coordinato a livello europeo (cui si è mostrato favorevole il 96 per cento dei partecipanti all’inchiesta generale promossa dalla Commissione Ue, mentre il 4 per cento ha risposto di non sapere). Nessun interesse è stato espresso per le opzioni 1 e 2. I responsabili delle decisioni politiche hanno espresso una preferenza maggioritaria per l’opzione 3, mentre le Organizzazioni agricole  e l’industria fitosanitaria hanno indicato chiaramente di preferire l’opzione 4.

Avendo constatato che il coordinamento a livello europeo è essenziale per risolvere il problema degli usi minori, che gli Stati membri hanno già avviato iniziative nazionali al riguardo e che le parti interessate hanno iniziato una serie di attività di base, la Commissione propone di istituire un gruppo di coordinamento.  La Commissione è del parere che, a breve e medio termine, sarebbe sufficiente l’istituzione di una piattaforma di coordinamento, cui la Commissione è pronta a contribuire finanziariamente a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Una volta istituito e reso operativo tale meccanismo, la Commissione ne valuterà il funzionamento e i risultati e potrà proporre ulteriori misure appropriate.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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