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Covid: prime indicazioni dell’Inps sull’accesso alla cassa integrazione (Cisoa e Cigd)

Prime indicazioni dell’Inps sulle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

E’ stato pubblicato infatti il 29 gennaio il messaggio relativo alla cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa) che prevede la concessione del trattamento per sospensioni dell’attività lavorativa dovute al Covid 19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Possono presentare la domanda anche coloro che non hanno inviato precedentemente richieste di accesso alla Cisoa. Il trattamento viene applicato ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione al 1° gennaio 2021. Non è previsto l’obbligo di versare un contributo nazionale per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane indicate.

L’inps precisa che le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “Cisoa L 178/20”.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (Cigd), possono trasmettere le domande come “Deroga plurilocalizzata” solo i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Gli altri datori di lavoro con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “Deroga Inps”.

Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. Per queste l’Inps evidenzia che “la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “Covid 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa”.

Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo- sottolinea il messaggio – non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nel caso di prima applicazione della norma, il termine di decadenza della trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, la scadenza per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021.

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