il Punto Coldiretti

Le zone vulnerabili da nitrati saranno riviste, ok al provvedimento salva-stalle

Via libera della Camera allo schema di accordo per l’aggiornamento delle zone vulnerabili e l’adeguamento dei programmi di azione previsti dalla direttiva nitrati. Il provvedimento dispone l’obbligo per le Regioni di procedere alla revisione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, prevedendo al contempo, nelle more della pubblicazione della nuova mappa, e comunque per non più di un anno, che nelle attuali zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

In pratica si riconoscono le buone ragioni portate avanti dalla Coldiretti per la gestione di un problema la cui origine è molto più diversificata rispetto a quella agricola, ma che se non si fosse intervenuti rischiava di mettere in ginocchio la zootecnia del nord Italia (Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) con migliaia di aziende destinate a chiudere, con conseguente perdita di posti di lavoro e di produzioni Made in Italy a favore di quelle di altri paesi europei.

La Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già licenziato dal Senato, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In particolare, l’articolo 36, nel testo riformulato al Senato, inserisce i commi 7 ter e 7 quater finalizzati alla soluzione delle problematiche emerse sul territorio  in materia di nitrati.

Le nuove disposizioni, inserite durante l’esame al Senato,  prevedono che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni e le Province autonome in conformità all’Accordo concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo.

Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non abbiano provveduto, il Governo deve esercitare il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La norma prevede, ancora che, nelle more dell’aggiornamento previsto e, comunque,  per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

La “direttiva nitrati” (91/676/Cee) è stata emanata allo scopo di ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare le Zone Vulnerabili da Nitrati (Zvn) di origine agricola, ossia quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati, a progettare ed attuare i necessari "programmi d’azione" per ridurre l’inquinamento idrico provocato da composti azotati, prevedendo misure intese a limitare l’impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifiche nell’impiego di effluenti zootecnici.

La Direttiva 91/676/Cee è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152/99 successivamente sostituito dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente) e le singole Regioni hanno emanato i provvedimenti necessari per applicare le norme comunitarie e nazionali sui rispettivi territori. Ogni Regione ha individuato le zone vulnerabili  ed ha stabilito gli obblighi che ogni azienda deve rispettare per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati.

Ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, nelle zone designate come vulnerabili da nitrati devono essere attuati i programmi di azione obbligatori, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al D.M. politiche agricole e forestali 19 aprile 1999.

Con l’Accordo sull’applicazione della direttiva 91/676/Cee, siglato in data 5 maggio 2011, le Regioni e le Province autonome e i Ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, hanno convenuto, tra l’altro, sulla necessità di procedere ad uno studio finalizzato all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati in relazione ad una serie di indagini indicate nel medesimo accordo, soprattutto al fine di individuare le fonti di pressione e le specifiche cause di inquinamento. 

Si ricorda, inoltre, che con la decisione 2011/721/Ue, l’Unione europea ha concesso alle Regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) la possibilità di operare in deroga alle disposizioni della “direttiva nitrati”. Tale deroga consente agli allevatori ed agli agricoltori, che abbiano avanzato specifica richiesta, di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista per le zone vulnerabili. La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, passando dai 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica, come previsto dalla “direttiva nitrati”, a 250 kg/ha nel caso di aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Ue.

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