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L’Ue cambia le norme sui fertilizzanti, tracciabilità dei formulati e obblighi anche per i rivenditori

Nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero  delle Politiche Agricole è stata resa nota, in via ufficiosa in quanto non ancora adottata dalla Commissione Ue, la proposta di regolamento con la quale si intende sostituire il reg. CE 2003/2003 sui concimi.  Il documento si ispira in parte alla legislazione italiana sui fertilizzanti che è la più all’avanguardia, in Europa, in quanto oltre ad aver istituito un sistema di tracciabilità di tali prodotti, disciplina anche il settore dei concimi organici, attualmente escluso dal campo di applicazione della normativa comunitaria.

L’obiettivo dell’Ue è quello di compiere un passo ulteriore verso una maggiore armonizzazione delle legislazione degli Stati membri sui fertilizzanti. I prodotti fertilizzanti innovativi spesso contengono nutrienti e materiali organici ottenuti da bio-rifiuti o altri materiali di scarto in linea con il principio dell’economia circolare in cui tutto deve essere riciclato.

Attualmente, il mercato europeo è riuscito solo parzialmente ad armonizzare il mercato dei fertilizzanti, in quanto è applicabile solo ai concimi minerali (fertilizzanti CE), non tenendo in considerazione alcun requisito di natura ambientale. Inoltre,  sussistono normative nazionali per i fertilizzanti, ma le differenze esistenti comportano molti costi aggiuntivi per le aziende. A ciò si aggiunge il fatto che  il mutuo riconoscimento dei fertilizzanti nazionali genera incertezza per le aziende ed oneri amministrativi per gli Stati Membri.

Gli altri obiettivi della riforma della legislazione comunitaria sui fertilizzanti sono: evitare i problemi che scaturiscono dal principio del mutuo riconoscimento (concorrenza sleale, mancata contestazione di irregolarità, metodi analitici non armonizzati ecc.); garantire la sicurezza e l’efficacia agronomica dei fertilizzanti, definendo per ciascun prodotto tutti i dettagli tecnici relativi al contenuto minimo di nutrienti, al limite massimo di contaminanti, ai requisiti tecnici per gli additivi, alla descrizione delle procedure di produzione; ridurre gli oneri amministrativi ed i tempi delle procedure per l’inserimento di nuovi fertilizzanti negli allegati.

A marzo, dovrebbe essere ufficializzata la proposta in quanto il testo che stata circolando non è ancora stato formalmente presentato dalla Commissione Ue.  La discussione al Consiglio ed al Parlamento Europeo inizierà nell’anno in corso  per concludersi entro il 2018.

La proposta di regolamento definisce “fertilizzante” una sostanza, una miscela di microrganismi o qualsiasi altro materiale che è destinato, nella forma in cui viene fornito, ad essere applicato alle piante o alla rizosfera allo scopo di fornire elementi nutritivi o di migliorare la loro efficacia nutrizionale o le condizioni di crescita, e appartiene ad una delle categorie di prodotti fertilizzanti elencate nello stesso regolamento sui concimi, con l’eccezione di alcuni prodotti (i fitofarmaci, i biopesticidi, i rifiuti e i fanghi di depurazione) e che è commercializzato o si intende commercializzare con il marchio CE.
Previste sette categorie di prodotti: fertilizzanti (organici, organo-minerali, inorganici), correttivi,  ammendanti, substrati di coltivazione, additivi agronomici, biostimolanti, compost. Rispetto alla sicurezza dei fertilizzanti viene operata una distinzione tra: “Sostanze di riferimento” e “Nuovi prodotti”. Le sostanze di riferimento sono quelle già ampiamente commercializzate e utilizzate nell’Ue da anni (es. concimi inorganici, correttivi, substrati di coltivazione) che potranno essere inserite in allegato al Regolamento tramite autocertificazione del produttore di fertilizzanti(Modulo A degli allegati). Sono quelle per le quali non sono previsti rischi significativi e, pertanto, non richiedono alcuna ulteriore valutazione.

I “nuovi prodotti” sono quelli non ancora ampiamente commercializzati nell’Ue, o prodotti che destano preoccupazione per questioni di sicurezza (es. nitrato di ammonio e fertilizzanti provenienti da rifiuti) che saranno autorizzati all’immissione in commercio previa valutazione da parte di un organismo notificato (Modulo B degli allegati). E’ previsto un elenco di sostanze indesiderate, cioè una “lista negativa” di sostanze che non devono essere utilizzate nella produzione dei fertilizzanti, o per le quali va indicato un tenore massimo (es. perclorati).

Per i fertilizzanti è previsto un nuovo approccio, mentre per i Biostimolanti e gli additivi agronomici pare che sarà introdotto un registro comunitario. Un caso a parte che il regolamento intende risolvere è quello dei “prodotti borderline” come il fertilizzante/prodotto fitosanitario e il biostimolante/prodotto fitosanitario. In caso di prodotti con doppio effetto, il prodotto finale sarà soggetto al quadro legislativo più severo. La Commissione cercherà di evitare che l’inserimento come biostimolante di un dato prodotto nasconda il tentativo di aggirare l’autorizzazione dello stesso come fitofarmaco.

Il nuovo approccio prevede che i prodotti immessi sul mercato come fertilizzanti  siano conformi ai requisiti essenziali di qualità e sicurezza descritti negli allegati al Regolamento. Le norme armonizzate, elaborate dal CEN, garantiscono una «presunzione» di conformità. Se opportuno, la valutazione di conformità dei prodotti dovrà essere effettuata da organismi notificanti, in caso contrario sarà sufficiente l’autocertificazione.

L’ipotesi al momento più probabile è che l’organismo notificante sarà il Ministero delle Politiche Agricole che, ricorrendo ad un organismo di accreditamento (ACCREDIA), ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, delegherà alcuni organismi privati a  valutare la conformità dei nuovi fertilizzanti, con un sistema analogo a quanto avviene per la certificazione degli alimenti biologici. I prodotti conformi avranno marchio «CE» e potranno circolare liberamente all’interno dell’Ue.

Per commercializzare un fertilizzante, il fabbricante deve garantire che  il prodotto è conforme ai requisiti indicati in allegato I, alla proposta di regolamento e corrispondere alle categorie indicate ed all’allegato 2 per quanto riguarda la conformità ai componenti.

Il fabbricante di fertilizzanti deve costruire un dossier con la documentazione tecnica relativa al prodotto che sarà valutato dall’Ue la quale rilascerà una dichiarazione di conformità, alla normativa vigente,  che deve accompagnare il fertilizzante e che consente di poter apporre il marchio CE.

La proposta di regolamento prevede che il fertilizzante sia confezionato riportando un numero di serie o altri elementi che ne consentono l’identificazione. I produttori di fertilizzanti devono indicare il loro nome, il nome commerciale, il marchio e l’indirizzo dove possono essere contattati in modo che ci sia un sistema di rintracciabilità. Le norme inerenti l’etichettatura dei fertilizzanti sono riportate all’allegato IV della proposta di regolamento.

Anche per i distributori  di fertilizzanti è previsto che abbiano degli obblighi. Prima di vendere un fertilizzante devono assicurarsi che abbia il marchio CE accompagnato dalla dichiarazione di conformità dell’Ue e che sia stato etichettato secondo le nome previste dall’allegato IV della proposta di regolamento. I distributori che hanno i fertilizzanti sotto la loro responsabilità in fase di stoccaggio o trasporto devono fare in modo che il prodotto resti conforme alle norme del regolamento. Qualora i rivenditori riscontrino che un fertilizzante non è conforme al regolamento devono  avvertire l’autorità competente dello Stato membro.  

I prodotti che sono  ritenuti conformi alla legislazione comunitaria vigente saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà predisposto uno specifico elenco analogamente a quanto avviene per i fitofarmaci.  La procedura di valutazione dei fertilizzanti per i quali è richiesta l’immissione in commercio è riportata in allegato al regolamento. Il marchio CE deve esser apposto in modo visibile e leggibile e indelebile sui documenti di accompagnamento.

La valutazione di conformità del fertilizzante che deve essere immesso in commercio deve essere effettuata da un organismo terzo indipendente (pubblico o privato), c.d. organismo notificante, al quale lo Stato membro delega tale funzione. Il Ministero delle Politiche Agricole dovrà decidere quindi se assegnare tale funzione ad organismi di certificazione o svolgerla con una Commissione interna come avveniva in precedenza.

Il Ministero ha detto che al momento gli Stati membri non possono fare osservazioni sul testo perché di fatto non è stato ancora ufficialmente presentato dalla Commissione Ue il che dovrebbe accadere a breve. La proposta è impostata in modo che la qualità del fertilizzante sia garantita dal fatto che può essere formulato solo con i componenti previsti in allegato al regolamento. Sono  previsti elenchi di sostanze indesiderate, cioè una “lista negativa” di sostanze che non devono essere utilizzate nella produzione dei fertilizzanti, o per le quali va indicato un tenore massimo (es. perclorati).

Infatti, nella proposta di regolamento sono fissati limiti per i metalli pesanti e un numero limitato di inquinanti organici e criteri microbiologici, basati sul rischio, laddove possibile. Sulla base di risultati scientifici, per ogni categoria di fertilizzanti, i limiti sono adattati per raggiungere valori di sicurezza per la tutela dell’ambiente e/o della salute umana ed animale. I valori limite applicati dovrebbero essere rivisti entro determinati periodi di tempo, o nel caso in cui si rendessero disponibili nuove metodologie di valutazione del rischio o nuovi dati.

Un problema specifico riguarda il fatto che non sono stati inseriti i concimi organo minerali complessi nell’ambito dei quali ci sono i sottoprodotti dell’industria conciaria che in Italia rappresentano una percentuale importante di materie destinate al mercato dei fertilizzanti. Su questo il ministero non intende transigere in quanto l’Italia non deve essere penalizzata escludendo una grande quota di materiali che possono essere oggetto di riciclo. 

Sul piano economico l’impatto della riforma è rilevante. A livello comunitario, il mercato dei concimi minerali rappresenta oltre l’80% del valore totale stimato del mercato dei fertilizzanti. Il settore dei concimi organici è stimato a circa il 5%, questa cifra non comprende applicazioni eseguite direttamente dagli agricoltori (ad esempio letame). Ammendanti, substrati di coltivazione e biostimolanti sono stimati a circa il 12% di cui i substrati di coltivazione e ammendanti sono stimati a circa il 5% ciascuno mentre il mercato biostimolanti rappresenta solo il 2% del valore totale.

Secondo Coldiretti, la riforma del reg. CE 2003/2003 può essere l’occasione per migliorare ulteriormente la qualità dei fertilizzanti e garantire agli agricoltori che, tramite tali prodotti, non siano introdotti contaminanti dei suoli. E’ importante, però, che la discussione in sede comunitaria veda allineati i paesi dell’area mediterranea che hanno problematiche similari, per cui sarebbe necessario un lavoro di ricerca di alleanze da parte dell’Italia al fine di evitare che, come è già accaduto per la  riforma della legislazione sui  fitofarmaci, si crei un blocco dei paesi nord- Europei ed entri in vigore una legislazione che non tenga conto delle esigenze della nostra agricoltura e che sia troppo distante dal sistema normativo, decisamente all’avanguardia, realizzato dal Ministero

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