il Punto Coldiretti

Miele con polline Ogm, il Parlamento Ue esclude di fatto l’etichettatura

Nel corso della riunione del 15 gennaio 2013, il Parlamento europeo ha votato la Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2001/110/CE sul miele.

Gli eurodeputati hanno sostenuto, ribaltando completamente la posizione iniziale, che “il polline, essendo una componente naturale specifica del miele non va considerato un ingrediente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, allineandosi così alla posizione della Commissione europea Com (2012) 530..

E’ stato quindi disatteso quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa "Bablok" (C-442/09) che statuisce che il polline è un ingrediente del miele  e, in quanto tale, se proveniente da una coltura Gm il miele in tal caso deve essere considerato ricadente nel campo di applicazione del reg. CE n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Ha prevalso la linea della Commissione Ue, secondo la quale nella direttiva 2001/110 il polline è una componente naturale e non un ingrediente del miele. La Commissione stessa e il Parlamento non intendono, pertanto, confermare l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia.

La Commissione fa leva sul fatto che il polline è presente naturalmente nel miele giacché è presente nell’arnia grazie all’azione delle api e rimane nel miele indipendentemente dall’azione umana. La Corte ha stabilito, invece, che il miele contenente polline geneticamente modificato dovrebbe ricevere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4,paragrafo 2, del regolamento n. 1829/2003 onde poter essere immesso nel mercato e che tale principio si applica indipendentemente dal fatto che il polline sia definito come ingrediente o componente.

La Corte, infatti, pone l’accento sul fatto che, quando i nidi delle api sono centrifugati per la raccolta del miele, ciò può determinare l’estrazione del contenuto non solo dagli alveoli riempiti di miele, ma anche da quelli vicini destinati allo stoccaggio del polline. Di conseguenza, la quantità di polline trovata nel miele è, nella maggior parte dei casi, aumentata dagli apicoltori nel corso dei processi di estrazione.

Coldiretti non condivide la posizione della Commissione Ue e del Parlamento UE. Infatti, considerare il polline un componente e non un ingrediente del miele implica che molto difficilmente nel miele possa essere presente polline geneticamente modificato oltre la soglia dello 0.9 per cento ed essere, quindi, etichettato come prodotto geneticamente modificato ai sensi della normativa comunitaria.

Definire il polline un ingrediente, invece, che un componente naturale del miele, determina che il rispetto della soglia dello 0.9 per cento si debba calcolare sulla quantità del singolo ingrediente e non sulla quantità totale di miele. Ad esempio, in un vasetto di miele di un kg che contiene in totale un grammo di polline, se il polline è considerato componente naturale del miele stesso, l’obbligo di etichettatura si applica solo con la presenza di ben 9 grammi di polline transgenico e, quindi, siccome in tal caso si avrebbe un solo grammo di polline, ciò non avverrebbe praticamente mai anche se tutto il polline fosse transgenico.

Se, invece, il polline è considerato come ingrediente l’obbligo di etichettatura si avrebbe con una quantità di polline transgenico di 9 mg; un millesimo del quantitativo necessario nel caso di polline considerato come componente naturale.

In sostanza, l’orientamento assunto dalla Commissione, sul quale ora si è allineato anche il Parlamento Ue, fa sì che l’indicazione obbligatoria in etichetta non si applicherebbe praticamente in nessun caso. Questo perché il tenore massimo di sostanze insolubili nell’acqua (compreso il polline) rappresenta lo 0,1 per cento per il miele in genere e lo 0,5 per cento per il miele torchiato. Tale valore è chiaramente inferiore alla soglia dello 0,9 per cento.

L’interpretazione della Corte di Giustizia europea che invece considera il polline un ingrediente è più garantista per i consumatori in quanto consentirebbe che un miele contenente polline contaminato sopra la soglia dello 0.9 per cento sia sicuramente etichettato come Ogm.

Coldiretti ritiene, in merito, che la legislazione comunitaria dovrebbe essere molto più rigorosa e  garantire la trasparenza assoluta in etichetta. Ciò anche andando oltre l’orientamento della Corte di Lussemburgo indicando, come prodotto geneticamente modificato, il miele con presenza di polline Gm, indipendentemente dalla sua percentuale di presenza  e, quindi, anche qualora la percentuale di contaminazione sia inferiore allo 0.9 per cento.

In sostanza Coldiretti non ammette alcuna presenza di polline transgenico nel miele e chiede che la legislazione comunitaria garantisca la massima trasparenza nell’etichettatura di tale prodotto a garanzia del diritto dei consumatori di essere adeguatamente informati rispetto alla presenza di ogm anche in quantità minime.

 

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