il Punto Coldiretti

Novità e semplificazione per detenzione terreni e condizionalità

Il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il Regolamento n. 146/2008 con il quale dispone la modifica della regola di detenzione dei  terreni per 10 mesi e introduce norme per la semplificazione dei controlli della condizionalità.

1) Modifica della regola di detenzione dei terreni per 10 mesi  

Il regolamento prevede che, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le superfici ammissibili dichiarate nella domanda di aiuto siano a disposizione dell’agricoltore ad una data non successiva a quella fissata dallo Stato membro per la modifica delle domande di aiuto.

L’Amministrazione deve definire la data nella quale la superfici ammissibili devono essere a disposizione dell’agricoltore.

Nel regolamento si precisa che la responsabilità del rispetto degli adempimenti della condizionalità è in capo al titolare della domanda di aiuto, anche in caso di cessione temporanea delle terre nell’anno civile in questione. Per il 2008 l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1/04/2008 al 31/12/2008.

2) Semplificazione condizionalità

In riferimento alla condizionalità, il regolamento dà facoltà agli Stati membri di introdurre:

·       una soglia al di sotto della quale non applicare le riduzioni. Gli Stati membri possono decidere di NON applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile. Seppure non si applichi la sanzione, l’inadempienza e l’azione correttiva sono notificate all’agricoltore. Nel corso dell’anno successivo l’autorità competente prende le misure necessarie per assicurarsi che l’agricoltore provveda a sanare i casi di inadempienza constatati;

·       una misura di tolleranza per i casi minori di inadempienza dei requisiti della condizionalità. Per “casi minori” si intendono quelli per i quali gravità, portata e durata non giustificano la riduzione immediata dei pagamenti diretti; diversamente i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono essere considerati di importanza minore. Per i casi minori l’autorità nazionale competente istituisce misure di controllo per assicurarsi che l’agricoltore provveda a sanare le inadempienze constatate. Seppure non sia prevista la riduzione dei pagamenti diretti, l’inadempienza e l’azione correttiva sono notificate all’agricoltore.

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