il Punto Coldiretti

Politica agricola comune, nuove prove di semplificazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento delegato 2016/141 che modifica il Regolamento 639/2014 e che deriva dall’attività di semplificazione della Pac portata avanti dalla Commissione. Le principali novità riguardano il premio aggiuntivo previsto per i giovani e il sostegno accoppiato. Relativamente ai giovani agricoltori, il regolamento prevede due scelte. La prima riguarda la possibilità, a partire dal 2016 o 2017, per il o i giovani agricoltori di effettuare il controllo effettivo e duraturo individualmente nelle società. La seconda scelta, invece, è collegata all’applicazione della prima.

Infatti, se lo Stato membro opta per la prima scelta deve decidere se richiedere il controllo esclusivo dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche o sulle associazioni di persone fisiche che hanno già ricevuto un pagamento per i giovani agricoltori nell’anno o negli anni precedenti l’anno di applicazione della deroga, durante i quali il o i giovani agricoltori hanno esercitato il controllo insieme ad altri agricoltori.

Anche per il sostegno accoppiato ci sono diverse scelte che lo Stato membro può decidere di applicare. La prima riguarda l’importo unitario: l’Italia può decidere di applicare importi unitari modulati per tenere conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari. La seconda scelta, invece, riguarda la possibilità di trasferimento di fondi tra misure.

E’ bene precisare che il trasferimento è consentito purché non comporti l’annullamento di una misura di sostegno comunicata alla Commissione. Inoltre, non può essere effettuato nessun trasferimento a favore di una misura di sostegno per la quale la superficie o il numero di capi ammissibili supera il limite quantitativo comunicato alla Commissione; in caso contrario (superficie o numero di capi ammissibili inferiore al limite quantitativo comunicato) il trasferimento dei fondi non può comportare che l’importo unitario sia inferiore al rapporto tra l’importo fissato per il finanziamento comunicato alla Commissione e il limite quantitativo, cioè successivamente al trasferimento si deve comunque garantire il rispetto dell’importo unitario preventivato. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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