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Bevande spiritose: riscritta l’etichettatura, ma senza obbligo dell’origine dell’ingrediente principale

Informazioni più dettagliate sull’universo delle bevande spiritose in termini di etichettatura, uso delle denominazioni, protezione delle indicazioni geografiche e uso di alcole etilico e distillati di origine agricola. Ma senza alcun obbligo di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente principale. E’ questo il contenuto del Regolamento del Parlamento Ue e del Consiglio pubblicato il 17 maggio scorso sulla Gazzetta Ufficiale Ue.

I 51 articoli (con corredo di un elenco completo delle bevande spiritose) si applicano ai prodotti immessi nel mercato europeo sia realizzati all’interno che in paesi terzi, compresi quelli destinati all’export.

Si parte dalla definizione di bevanda spiritosa e dei suoi requisiti tecnici, in particolare viene specificato che alcole etilico e distillati sono esclusivamente di origine agricola.

Per quanto riguarda l’etichettatura il regolamento rinvia ai requisiti fissati dal regolamento 1169 del 2011. Alla denominazione legale di una bevanda spiritosa si possono aggiungere altre indicazioni ( a condizione che non inducano in errore il consumatore) per esempio una denominazione o un riferimento geografico, i termini miscela, miscelato o bevanda spiritosa miscelata, i termici secco o dry.

L’etichetta può far riferimento alle materie prime impiegate per produrre l’alcole etilico di origine agricola o i distillati solo se alcole etilico e distillati sono ottenuti esclusivamente a partire dalla materia prima. Ciascun tipo di alcole o distillato va riportato in etichetta secondo l’ordine decrescente dei quantitativi in volume dell’alcole puro.

L’elenco degli ingredienti e il termine che lo accompagna vanno indicati nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda con gli stessi caratteri e dimensione non superiore alla metà di quella dei caratteri che indicano la denominazione legale.

L’articolo 14 stabilisce che il luogo di provenienza della bevanda spiritosa ( non Indicazione geografica) indicato in etichetta corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito il suo carattere alla bevanda spiritosa. L’indicazione del paese o luogo di origine di provenienza dell’ingrediente primario non è obbligatoria.

Un nutrito numero di articoli è dedicato alle indicazioni geografiche con le modalità di presentazione della richiesta, per la modifica del disciplinare e per la cancellazione. Entro l’8 giugno 2021 sarà creato un registro elettronico delle bevande spiritose accessibile al pubblico.

Il regolamento prevede anche le indicazioni geografiche omonime: se il nome per cui è presentata una domanda è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato non è autorizzato se induce in errore il consumatore. Un’indicazione geografica registrata omonima è autorizzata solo in presenza di condizioni pratiche che garantiscano che il nome omonimo si differenzi comunque da quello già registrato.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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