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Rame in agricoltura biologica, chiariti i criteri di calcolo delle dosi

Il Ministero delle Politiche agricole ha diffuso alcuni chiarimenti sull’applicazione della deroga per l‘uso del rame per quanto concerne il calcolo dei 6 kg ad ettaro/anno. In particolare, il Ministero ha risposto ad un preciso quesito posto e cioè se si debba considerare esclusivamente la media del quinquennio costituito dall’anno considerato e dai quattro mesi precedenti oppure nel caso di un operatore in conversione si possa tener conto anche degli anni successivi all’anno considerato fino a completare il quinquennio.

Secondo il Mipaaf, le condizioni d’uso relative al rame di cui all’allegato II, punto 6. Reg. CE 889/08, prevedono che siano “consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell’arco dei cinque anni costituiti dall’anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg”.

Pertanto, un operatore sebbene al suo primo anno di attività nel settore biologico, per poter ottenere la deroga in oggetto, deve essere in grado di dimostrare con opportuna documentazione (es. registro dei trattamenti) che la media del quinquennio costituito dall’anno in cui si richiede la deroga e dai 4 anni precedenti non superi il limite dei 6kg/ha/anno. Un meccanismo di valutazione analogo è impiegato anche nel caso in cui un operatore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di inizio attività come facenti parte del periodo di conversione. Anche in tal caso, l’operatore deve dimostrare che nel periodo antecedente la sua adesione al sistema di produzione biologico non siano stati impiegati mezzi di produzione non autorizzati dal reg, CE 889/2008.

Il rame è una delle sostanza candidate alla sostituzione, ai sensi del reg. CE 1107/2009, in virtù del suo impatto ambientale sul terreno in quanto metallo pesante. Resta il fatto però che è l’unica sostanza sulla quale l’agricoltura biologica può contare per la lotta ad una serie di avversità delle colture oltre al fatto che è ampiamente impiegata anche nell’agricoltura convenzionale in quanto difficilmente sostituibile, per cui sarebbe opportuno che il Ministero delle Politiche Agricole seguisse con particolare attenzione in sede comunitaria la revisione dell’autorizzazione di tale sostanza che se fosse vietata, causerebbe gravissimi danni economici ad ambedue i metodi di produzione. 

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