il Punto Coldiretti

Rifiuti, niente semplificazioni per le imprese agricole

Ritirato in extremis l’emendamento contenente le semplificazioni in materia di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e di esonero dall’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori per le imprese agricole.

L’emendamento, inizialmente presentato dal Relatore e già approvato in Commissione nell’ambito dei lavori per la conversione in legge dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (AS 1015), non è passato al vaglio finale dell’Aula del Senato a causa di un inspiegabile parere negativo da parte della V Commissione Bilancio, presieduta dal Senatore Antonio Azzollini.

Rimangono ancora irrisolti, pertanto, i problemi più volte segnalati da Coldiretti alle competenti istituzioni sull’inutile aggravio burocratico conseguente alla previsione di complicazioni nell’adempimento degli oneri ambientali, ma, soprattutto, alla mancanza di chiarezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni di riferimento.

E’ infatti questo il caso dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori – che la normativa europea contempla solo a carico di coloro che trasportano rifiuti a titolo professionale – rispetto al quale la disciplina vigente non consente di individuare con esattezza il confine tra la nozione di trasporto di propri rifiuti effettuato occasionalmente e quello da considerare effettuato a titolo professionale.

In realtà, l’emendamento ritirato conteneva anche l’importante riscrittura dell’articolo 190 del codice ambientale ai fini del coordinamento delle previsioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti con la disciplina sul sistema informatico di tracciabilità.

Il disegno di legge, licenziato dal Senato il 10 ottobre 2013 ed ora all’esame della Camera dei deputati (a.c.1682) per l’approvazione definitiva, contiene anche alcune modifiche all’articolo 11 del decreto legge, in materia di Sistri, prevedendo che le sanzioni relative al sistema di tracciabilità informatico si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema stesso, fermi restando, nelle more di detta scadenza, l’obbligo di compilazione dei formulari di trasporto e dei registri di carico e scarico secondo le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il decreto legislativo n.205/2010.

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