il Punto Coldiretti

Riforma Pac, la regionalizzazione e la scelta delle aree omogenee

Il Regolamento 1307/2013 prevedeva la possibilità di applicare il pagamento di base a livello regionale, stabilendo massimali differenziati. In tal caso lo Stato membro avrebbe dovuto definire le Regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

L’Italia ha optato per l’attuazione del pagamento di base attraverso la Regione Unica. Tale scelta ha un valore parzialmente ridistributivo. Infatti il nuovo regime dei pagamenti diretti ha come obiettivo il raggiungimento di un sostegno uniforme per tutti gli agricoltori. L’applicazione del modello di convergenza irlandese ha posticipato tale obiettivo successivamente al 2020 in quanto consentirà di considerare ancora prevalente lo “storico” del singolo agricoltore.

La regione unica avrà come effetto una parziale ridistribuzione dei pagamenti in quanto l’Italia è caratterizzata da Regioni con valore medio dei pagamenti molto diverso. La ridistribuzione, però, non riguarderà solo le Regioni, ma all’interno della stessa Regione coinvolgerà i singoli agricoltori e dipenderà molto anche dai prodotti coltivati. Il livello di ridistribuzione dipenderà molto anche dalle superfici che saranno richieste a premio: maggiori saranno le superfici entranti nel sistema rispetto allo status quo, maggiore sarà la ridistribuzione delle risorse.

Tale effetto deriva dalla scelta di considerare ammissibile tutta la Sau nazionale, comprese le superfici vitate e quelle sotto serra. Considerare ammissibile tutta la Sau nazionale potrebbe rivelarsi una scelta lungimirante rispetto alla futura revisione della Pac in quanto consentirà di avere a disposizione maggiori risorse in seguito alla maggiore superficie a premio.

Per attenuare gli effetti redistributivi l’Italia ha scelto di applicare il modello di convergenza irlandese che consentirà di limitare le perdite per gli agricoltori che “finanziano” il meccanismo, grazie anche alla regola che prevede per i suddetti agricoltori una perdita massima pari al 30 per cento. Inoltre, anche il calcolo del pagamento greening in modo individuale consentirà agli agricoltori di adeguarsi in modo graduale alla progressiva diminuzione dei pagamenti.

Nel corso del negoziato tra il Ministero e le Regioni sulle scelte nazionali anche (e soprattutto) il sostegno accoppiato veniva visto come elemento fortemente riequilibrante delle perdite per gli agricoltori/prodotti/Regioni con pagamenti alti. Infatti era intenzione dell’Amministrazione destinare al sostegno accoppiato il 15 per cento del massimale nazionale.

In realtà, analizzando casi aziendali concreti, si è dimostrato che all’aumento delle risorse da destinare all’accoppiato non corrispondeva una miglior ridistribuzione delle stesse, bensì le aziende che subivano perdite maggiori derivanti dal processo di convergenza erano soggette a perdite ulteriori. Per questo motivo è stata utile una diminuzione della percentuale da destinare al sostegno accoppiato che a fine negoziato è stata fissata all’11 per cento. I centri Caa della Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

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