il Punto Coldiretti

Secondo l’Ue il polline non è un ingrediente, se contaminato da ogm non sarà etichettabile

Con 28 voti a favore, 25 contrari e 2 astensioni, la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Comenvi) del Parlamento europeo ha adottato, il 19 marzo scorso, il testo consolidato di modifica della direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, frutto dei negoziati in sede di Trilogo tra le Istituzioni dell’Ue.  A livello procedurale, il voto in plenaria del Parlamento è previsto per la sessione di aprile (14-17).

In sintesi, le tre Istituzioni europee hanno concordato che “il polline, essendo una componente naturale specifica del miele non va considerato un ingrediente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, dei prodotti di cui all’allegato 1 della presente direttiva”, in linea con la posizione espressa nella proposta originaria della Commissione europea COM (2012) 530.
 
Come noto, secondo questa interpretazione, difficilmente sarà necessario indicare in etichetta la presenza di polline Gm autorizzato dal momento che la presenza del polline nel miele rappresenta un valore inferiore alla soglia dello 0,9 per cento prevista dalla legislazione europea sugli Ogm.
 
Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sui metodi di analisi per verificare la conformità del miele alle disposizioni della Direttiva; mentre è scomparso il riferimento agli atti delegati nell’art. 6 per modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni, descrizioni e definizioni dei prodotti dell’allegato I e ai criteri di composizione del miele di cui all’allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

Coldiretti esprime notevole disappunto per l’orientamento assunto dall’Ue, in quanto definire il polline un ingrediente, invece che un componente naturale del miele, determina che il rispetto della soglia dello 0,9 per cento si debba calcolare sulla quantità del singolo ingrediente e non sulla quantità totale di miele. Ad esempio, in un vasetto di miele di un kg che contiene in totale un grammo di polline, se il polline è considerato componente naturale del miele stesso, l’obbligo di etichettatura si applica solo con la presenza di ben 9 grammi di polline transgenico e, quindi, siccome in tal caso si avrebbe un solo grammo di polline, ciò non avverrebbe praticamente mai anche se tutto il polline fosse transgenico.

Se, invece, il polline è considerato come ingrediente l’obbligo di etichettatura si avrebbe con una quantità di polline transgenico di 9 mg; un millesimo del quantitativo necessario nel caso di polline considerato come componente naturale. In sostanza, l’orientamento assunto dall’Unione europea fa sì che l’indicazione obbligatoria in etichetta non si applicherebbe praticamente in nessun caso. Questo perché il tenore massimo di sostanze insolubili nell’acqua (compreso il polline) rappresenta lo 0,1 per cento per il miele in genere e lo 0,5 per cento per il miele torchiato. Tale valore è chiaramente inferiore alla soglia dello 0,9 per cento.

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