il Punto Coldiretti

Ue, i prodotti derivanti da incrocio o selezione naturale non sono brevettabili

La Commissione europea ha espresso la propria posizione sulla brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici di cui alla direttiva n. 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. La norma, nel cercare di assicurare un’adeguata tutela agli interessi dei titolari di brevetti che contribuiscono con la propria invenzione a favorire il progresso tecnico, ha finito per estendere la tutela anche ai costitutori di nuove varietà vegetali, limitando di fatto il libero accesso a coloro che intendono sviluppare nuove varietà e, soprattutto, impedendo agli agricoltori di utilizzare liberamente i ritrovati vegetali, secondo le disposizioni del regolamento n. 2100/94 che disciplina la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Il problema ruota intorno alla interpretazione dell’espressione «procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali». La direttiva n. 98/44, infatti, esclude che si possa ottenere un brevetto per tutelare questo tipo di procedimenti, basati cioè su fenomeni del tutto naturali, quali l’incrocio o la selezione. Ma la stessa non dice, altrettanto espressamente, che anche i prodotti ottenuti da tali procedimenti sono esclusi dalla brevettazione.

Ed infatti, nel 2015, la Commissione di ricorso allargata dell’Ufficio europeo dei brevetti ha concluso, nei due casi noti come Broccoli II e Tomato II, che i prodotti derivanti da procedimenti essenzialmente biologici sono brevettabili anche se il procedimento non è di per sé brevettabile.

Le decisioni hanno allarmato il Parlamento europeo che ha chiesto l’immediato intervento della Commissione, chiamata a specificare l’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 98/44 al fine di escludere dalla brevettabilità non solo i procedimenti ma anche i prodotti derivanti da procedimenti essenzialmente biologici. Il rischio, secondo il Parlamento europeo, è un aumento esponenziale del numero di brevetti per caratteristiche naturali introdotte in nuove varietà con procedimenti come la selezione o l’incrocio.

La Commissione europea, con la recente comunicazione, ha accolto la posizione del Parlamento europeo ritenendo che il legislatore intendesse escludere dalla brevettabilità non solo i procedimenti ma anche i prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici.

Si tratta di una presa di posizione importante, che riconosce agli agricoltori e alle comunità agricole il ruolo di custodi delle varietà vegetali e che assicura la conservazione e la valorizzazione della biodiversità attraverso l’impiego e la sperimentazione di metodi di riproduzione rigorosamente non brevettabili.

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