il Punto Coldiretti

Ue: no alla brevettabilità dei procedimenti biologici, sì al recupero di sementi antiche

L’Unione Europea si sta muovendo sul piano legislativo e giurisdizionale a tutela della biodiversità in agricoltura, difendendo il principio della non brevettabilità delle sementi e delle razze animali e tutelando il ricorso a sementi “antiche”.

In una recente risoluzione sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici, il Parlamento europeo ha affermato che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti al fine di stimolare lo sviluppo di nuove varietà vegetali e di innovazioni connesse alle piante e costituiscono un prerequisito necessario per dare impulso alla crescita e all’innovazione e per aiutare le imprese europee, in particolare le Pmi, a far fronte alla crisi economica e alla concorrenza mondiale.

Il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla Convenzione Upov nonché la legislazione comunitaria sanciscono quale principio fondamentale il fatto che il titolare di un ritrovato vegetale non possa impedire ad altri di utilizzare la pianta protetta al fine di promuovere l’uso di varietà protette in altre attività produttive.

Tuttavia, ha sottolineato il Parlamento Ue, soprattutto nel settore della riproduzione, la concessione di una tutela eccessivamente ampia mediante brevetti può soffocare l’innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l’accesso alle risorse genetiche animali e vegetali.

Del resto la selezione di vegetali è un prerequisito essenziale per la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e, in certa misura, dell’approvvigionamento energetico e i metodi di riproduzione convenzionali rivestono un’importanza fondamentale per la moderna selezione di vegetali e di animali

La risoluzione stabilisce quindi che l’Unione intende proteggere gli allevatori europei da un uso eccessivo dei brevetti che potrebbe soffocare innovazione e progresso sottolineando che i prodotti quali broccoli anticancerogeni o vacche da latte a alto rendimento, ottenuti con tecniche di riproduzione convenzionali, non dovrebbero poter essere brevettati.

I deputati europei riconoscono l’importanza dei brevetti per lo sviluppo della tecnologia, ma sottolineano che "la concessione di una tutela eccessivamente ampia mediante brevetti può soffocare l’innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l’accesso alle risorse genetiche animali e vegetali".

Il Parlamento ha chiesto, pertanto, all’Ufficio europeo per i brevetti di escludere dalla brevettabilità i prodotti derivati da metodi di riproduzione convenzionali, cosi come tutti i metodi convenzionali di riproduzione, tra cui la riproduzione che impiega marcatori e tecnologie riproduttive avanzate (selezione Smart o di precisione) e il materiale riproduttivo utilizzato nei metodi convenzionali di selezione.

L’Ue, pertanto, si allinea con quanto sostenuto da Coldiretti contro l’attuazione di una politica di ampliamento dei diritti di brevettabilità di sementi e razze di animali in agricoltura che ormai da alcuni anni aderisce alla coalizione promossa da Greenpeace No patents on seeds.

L’intento  di favorire la biodiversità in agricoltura e di promuovere l’utilizzo di diverse varietà di sementi è emerso chiaramente anche nella sentenza della Corte di Giustizia Europea C- 53/11 in occasione del contenzioso sorto tra l’Associazione tedesca  Kokopelli (in prosieguo: la «Kokopelli»), un’organizzazione non governativa, che vende sementi per cosiddette «varietà antiche» e la Graines Baumaux Sas un’impresa che commercia in sementi.

La Graines Baumaux Sas aveva identificato  nell’offerta della Kokopelli 461 varietà non ammesse ai sensi della direttiva 2002/55/CE sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il divieto previsto dalla direttiva di vendere sementi di varietà delle quali non è dimostrata la differenziabilità, la stabilità e la sufficiente omogeneità, e che eventualmente non possiedono un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente, è invalido in quanto contrario al principio di proporzionalità e alla libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché alla libera circolazione delle merci e al principio della parità di trattamento ai sensi dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali.

È noto che nell’agricoltura europea vengono coltivate sempre meno varietà vegetali. Molte varietà tradizionali scompaiono o vengono conservate solo per i posteri in banche di semi. Al loro posto, i campi sono dominati da poche varietà, i cui singoli esemplari sono apparentemente particolarmente simili fra loro.

Per questo motivo, la diversità biologica nell’agricoltura si è drasticamente ridotta. Non si può escludere che ciò comporterà l’assenza, in futuro, di varietà maggiormente in grado di adattarsi, ad esempio, ai cambiamenti climatici o a nuove malattie rispetto alle varietà attualmente dominanti e già oggi la scelta del consumatore finale nel campo dei prodotti agricoli viene limitata.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia Europea, evidenzia, come tale orientamento non sia dovuto solo all’interesse ad utilizzare, ove possibile, le varietà più produttive, ma anche a disposizioni limitanti la biodiversità introdotte dallo stesso diritto comunitario per cui questa sentenza introduce un cambio di rotta molto importante in quanto elimina una contraddizione interna all’Unione che, da un lato, incentiva le misure a favore della biodiversità nei Piani di Sviluppo Rurale, ma, dall’altro lato, pone dei limiti normativi impedendo agli agricoltori di impiegare le varietà antiche. 

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