il Punto Coldiretti

Uliveti di pregio, la Provincia dice no alla rimozione

Gli uliveti di pregio non si toccano. Con la sentenza n. 1792, del 14 luglio 2014, il Tar Puglia ha dato ragione alla Provincia di Lecce che ha espresso parere negativo al rilascio di un’ autorizzazione per un progetto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e scavi, che avrebbe comportato la compromissione di uliveti di pregio.

In particolare, la società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale aveva comunicato il non accoglimento dell’istanza presentata per il rilascio di autorizzazione per un progetto di recupero, selezione e messa in riserva dei rifiuti e materiali inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavi, in considerazione della rilevata incompatibilità del progetto con gli indirizzi e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), espressa anche dalla Provincia di Lecce.

Ai motivi di ricorso il Tribunale amministrativo di Lecce ha risposto evidenziando la correttezza dell’operato della Provincia che aveva osservato che: “il PTCP definisce l’area interessata dal progetto come olivi esistenti, ricompresi nella più ampia e generale dizione di agricoltura di eccellenza (art.3.3.2.3. delle NTA); in particolare, per dette aree si propone di riservare una particolare attenzione alla conservazione degli impianti olivicoli, specie dei vecchi impianti a maglia 10X10 che hanno consentito alla piante il pieno sviluppo della chioma, sia nelle conduzioni semplici, sia consociati con altre specie arboree da frutto tradizionali. Dalla documentazione ortofotogrammetrica l’area in esame è interessata dalla presenza di essenze arboree di dimensioni significative e ricade in un’ampia porzione di territorio caratterizzato da uliveti a sesto regolare. L’intervento …contrasta con le indicazioni fornite dal PTCP.”

Il Tar, quindi, ha sottolineato che le considerazioni circa la caratterizzazione del suolo (riferita anche agli elementi di pregio ambientale del contesto) e la prefigurazione degli impatti che, per più ragioni, si fanno derivare dalla realizzazione dell’intervento manifestano una valutazione dell’Ente correlata a precisi elementi di analisi.

Nella pronuncia è stato osservato, inoltre,  che del tutto irrilevante si appalesa la circostanza che alcuni esemplari di ulivo non sarebbero stati distrutti, ma reimpiantati in altri luoghi, atteso che l’elemento di pregio suindicato verrebbe meno anche con il solo spostamento di alcuni ulivi in altra area.

Il Tribunale, quindi, ha concluso che, in via generale, l’Amministrazione, nel rendere il giudizio di compatibilità ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Sulla base di tali premesse, quindi, ha respinto il ricorso della società e confermato il diniego all’installazione dell’impianto, garantendo la piena tutela degli uliveti storici e di pregio

 

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