il Punto Coldiretti

Un’opzione per la rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili

Meno incentivi, ma per più tempo: questa è l’opzione introdotta dal Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, cosiddetto Destinazione Italia (art.1, commi 3, 4 e 5).  Con lo scopo dichiarato di ridurre il peso degli incentivi sulla bolletta elettrica (componente A3),  il decreto introduce un’opzione, rivolta ad alcune tipologie di impianti a fonti rinnovabili che già godono di incentivi, scegliendo la quale si accetterà una riduzione dei corrispettivi attualmente ottenuti in cambio del prolungamento del periodo di incentivazione.

L’opzione, tuttavia, specie per i piccoli impianti, risulta pressoché obbligata, visto che, contemporaneamente, il decreto dispone che chi non dovesse sceglierla perderà il diritto, al termine del periodo stabilito e per dieci anni, ad ogni altra forma di beneficio relativo ad interventi effettuati nel sito dell’impianto.

Il decreto stabilisce che i soggetti che possono esercitare l’opzione sono i titolari di impianti beneficiari di  Certificati Verdi, di tariffe onnicomprensive (Quinto Conto energia e tariffe altre fonti non fotovoltaiche) e di tariffe premio (premio autoconsumo del Quinto Conto energia).

Restano, invece, esclusi dall’opzione (e dalle implicazioni legate alla mancata adesione ad essa)  gli impianti fotovoltaici precedenti il Quinto Conto energia, gli impianti diversi dal fotovoltaico che sono entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 e regolati dal Dm Sviluppo economico 6 luglio 2012 (rispetto a questi ultimi, però, fanno eccezione, e quindi sono soggetti all’opzione, gli impianti che l’articolo 30 del medesimo decreto definiva “in transizione”, e ai quali erano concessi gli incentivi del sistema precedente), oltre agli impianti che ancora godono del CIP6.

Il decreto Destinazione Italia stabilisce con precisione la durata del prolungamento degli incentivi, enunciando che l’incentivo ridotto si applica per un periodo pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante, incrementato di sette anni, ma non fornisce indicazioni sulla percentuale di diminuzione, demandando questo importante aspetto ad un successivo decreto attuativo (Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentito il parere dell’Autorità), da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 145/2013.

Il Decreto attuativo, tra l’altro, dovrà stabilire la percentuale di riduzione specificamente per ciascuna fonte. Per gli impianti a Certificati Verdi, infatti, la riduzione verrà applicata al coefficiente moltiplicativo (tabella 2 allegata alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244), per gli impianti a Tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante, al netto del prezzo di cessione dell’energia definito dall’Autorità, registrato nell’anno precedente, mentre per gli impianti a tariffa premio (premio autoconsumo del Quinto Conto energia), alla medesima tariffa.

 Rispetto alle modalità con le quali verrà decretata la diminuzione, inoltre, il decreto stabilisce che la riduzione viene differenziata anche in ragione del residuo periodo di incentivazione.Per quanto riguarda le tempistiche, l’opzione, da parte dei soggetti abilitati, deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici, resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

Come detto, il decreto sembra indirizzare con una certa “decisione” i soggetti interessati ad aderire all’opzione, ponendo una condizione molto rilevante. A fronte della garanzia rispetto alla normale prosecuzione dei diritti acquisiti,  infatti,  in caso di mancata adesione, il provvedimento dispone che “per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica”.

E’ evidente come ciò possa compromettere la possibilità di attuare una ricostruzione parziale o totale, nonché il potenziamento, degli impianti al termine del periodo di incentivazione. In attesa che il decreto attuativo chiarisca meglio alcuni aspetti, quindi, a fronte del limite nell’apportare qualunque miglioria o sostituzione in futuro, la sensazione è che, specie per i gestori di impianti di taglia ridotta, la scelta in direzione dell’adesione all’opzione di rimodulazione introdotta sia inevitabile.

Da ultimo, si segnala che le disposizioni commentate, contenute in un decreto legge, potrebbero essere soggette a revisione e modifica nell’ambito dei lavori di conversione in legge del decreto, che dovrà essere effettuata, al più tardi, entro il 21 febbraio 2014.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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