il Punto Coldiretti

Via alla moratoria per le pmi, non cambia il tasso di interesse

Moratoria atto terzo; per effetto, infatti, della recente sottoscrizione del nuovo accordo tra Governo, Abi (Associazione Bancaria Italiana), Coldiretti e organizzazioni di categoria, sono state introdotte specifiche misure in materia di credito alle imprese (incluse, naturalmente, quelle agricole).

Obiettivo dichiarato ed auspicato è quello, in una situazione in cui continuano a registrarsi forti tensioni e criticità in ambito finanziario, di rilanciare ed invertire la tendenza del ciclo economico fornendo un set di strumenti che permettano di ottenere un reale supporto.

Una possibile “boccata di ossigeno” per le realtà aziendali che presentano una situazione di indebitamento nei confronti del sistema bancario, per riuscire a recuperare, almeno in parte, la liquidità necessaria per gestire l’ordinario processo produttivo.

Un’opportunità da valutare caso per caso, con estrema attenzione, nella consapevolezza che le misure introdotte, da sole, non potranno consentire di risolvere la problematica della “stretta creditizia”, ma potrebbero permettere di usufruire di un significativo sollievo.

In merito, i punti qualificanti dell’intesa riguardano la sospensione, per un massimo di 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate relative ai finanziamenti in essere a medio e lungo termine (oltre che dei canoni di leasing immobiliare e di sei mesi per quello mobiliare), l’allungamento della durata dei mutui e, fino ad un massimo di 120 giorni, dei prestiti di conduzione concessi alle imprese agricole (ovvero delle scadenze del credito agrario a breve termine, perfezionato con o senza cambiali).

Possono usufruire della sospensiva solo le posizioni già in essere alla data del 28 febbraio 2012 e che, in passato, non abbiano beneficiato di simili interventi.

Al momento della domanda (da presentare alla banca finanziatrice), inoltre, le rate devono risultare “in bonis”, ovvero non possono accedere le imprese che eventualmente presentano sofferenze, incagli o posizioni scadute/sconfinanti da più di 90 giorni.

La scadenza per aderire è stata fissata al 31 dicembre 2012 e le modalità, in linea generale, prevedono la necessità di presentare una specifica richiesta alla banca interessata (sempre che quest’ultima abbia deciso di aderire all’accordo), la quale potrà anche non esprimere un effettivo parere, essendo ammesso il principio del silenzio assenso (il rifiuto, viceversa, deve essere necessariamente comunicato entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda).

Importante è l’aspetto che prevede che in presenza di interventi di sospensione del pagamento della quota capitale delle rate ed allungamento delle tempistiche di rimborso, non possano essere addebitate all’impresa richiedente spese ed oneri aggiuntivi, né modificato il tasso di interesse applicato al contratto originario.

Per maggiori informazioni, per effettuare un’analisi in merito all’opportunità di aderire alle suddette misure e valutarne l’effettivo impatto sull’assetto aziendale, è possibile contattare la segreteria provinciale di CreditAgri Italias.c.p.a.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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