il Punto Coldiretti

Ok del Senato alla mutualità prevalente per i consorzi agrari

Via libera del Senato all’assimilazione dei Consorzi agrari a cooperative a mutualità prevalente. L’assemblea ha approvato oggi l’articolo 4 del disegno di legge sullo sviluppo delle imprese e l’energia, collegato alla finanziaria.

Un provvedimento importante, soprattutto alla luce del progetto lanciato da Coldiretti per la costruzione di una filiera tutta italiana e firmata dagli agricoltori. Progetto che vede proprio nei mille punti vendita dei Consorzi Agrari uno dei punti di riferimento per creare la piu’ estesa rete commerciale nazionale.

Non a caso nelle sue richieste alla politica il presidente di Coldiretti, Sergio Marini, aveva sollecitato un impegno immediato proprio per creare le condizioni affinché questo patrimonio degli agricoltori italiani potesse tornare a recitare un ruolo da protagonista.

Ecco il testo dell’articolo approvato dal Senato: “Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell’autorizzazione della proposta di concordato, l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l’esercizio provvisorio dell’impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all’articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”.

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