Pensioni, arriva la quattordicesima per chi non poteva riceverla a luglio
L’Inps ha ormai completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo delle pensioni minime, ma i calcoli sono giunti a termine anche per la verifica dei requisiti per l’erogazione della quattordicesima mensilità di pensione, per tutti gli aventi diritto nel secondo semestre dell’anno 2024. Infatti, per i pensionati che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per la quattordicesima, ovvero 64 anni di età, dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2024, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, la quattordicesima verrà pagata sulla mensilità di dicembre 2024, purché sussistano le ulteriori condizioni previste. I controlli, poi, hanno vagliato nuovamente le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2024 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2020. Sono state poi verificate anche le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2024, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio, con il relativo recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2024. Occhio anche ai cedolini di pensione quindi: per tutti gli interessati, nel dettaglio del pagamento di dicembre 2024 se destinatari della quattordicesima per le situazioni sopra elencate, troveranno tra le varie voci la dicitura “quattordicesima (legge 3 agosto 2007, n. 127) – credito anno 2024”. Il pagamento verrà effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo per la maggior parte delle pensioni. Fanno eccezione, invece, le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI, il cui pagamento verrà effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Introdotta dalla Legge nel 2007, con l’espressa finalità di aiutare le pensioni basse sotto forma di somma aggiuntiva solitamente della rata in pagamento a luglio, è calcolata sulla base degli anni di contribuzione versati e dei redditi, che non devono essere superiori a due volte il trattamento minimo (15.563,86 euro annui). L’importo varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro. Si ricorda che per la verifica del diritto alla quattordicesima devono essere presi in esame i redditi da pensione e i redditi diversi da pensione, mentre in relazione al limite di reddito viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione. Nulla cambia per il requisito anagrafico minimo, che rimane fermo a 64 anni di età. Il limite di reddito per l’anno 2024, oltre il quale il beneficio non spetta, varia a seconda del reddito annuo del richiedente ed in relazione agli anni di contribuzione. I redditi da considerare in caso di prima concessione sono quelli riferiti all’anno in corso, cioè il 2024, mentre nel caso in cui il pensionato abbia già conseguito la misura, si guarderà anche ai redditi conseguiti nel 2023. La prestazione viene concessa provvisoriamente, in quanto si attende il consolidamento dei redditi dei due anni precedenti. L’Inps, non appena possibile, procederà a verifica e se non spettante ne chiederà la restituzione. |
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