il Punto Coldiretti

Al via il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

Il 13 febbraio segna la prima data di avvio del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

GLI OBBLIGHI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Per gli imprenditori agricoli sono confermate una serie di semplificazioni. In particolare, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori che non producono rifiuti speciali pericolosi. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti speciali pericolosi (ad es., contenitori di prodotti fitosanitari vuoti o di medicinali scaduti, filtri olio, batterie e accumulatori, oli esausti per motori, liquidi per freni, ecc.), sono, ancora, esclusi gli imprenditori di cui all’articolo 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Negli altri casi in cui scatta l’obbligo, è prevista un’altra importante semplificazione rappresentata dalla possibilità riconosciuta agli imprenditori di delegare, per gli adempimenti relativi alla iscrizione e alla fase successiva di trasmissione dei dati al RENTRI – compreso il versamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria – le organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o le società di servizi (per esempio: le imprese verdi) o, ancora, il gestore del circuito organizzato di raccolta. In questo caso, Coldiretti o le società di servizi presenti sul territorio, si iscrivono come soggetti delegati in una sezione speciale del RENTRI e provvedono direttamente a iscrivere l’operatore come delegante.

I TEMPI

Come risulta precisato nel d.m. n. 59 del 2023, l’obbligo di iscrizione per i soggetti delegati è fissato al 13 febbraio 2025. Mentre, per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, il sistema prevede un avvio graduale in base al numero dei dipendenti.

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:

  • si iscrivono gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi che hanno più di 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 8.000 euro. Al momento dell’iscrizione versano per ogni unità locale un diritto di segreteria di 10,00 euro e un contributo annuale di 100,00 euro il primo anno. Il contributo è di 60,00 euro negli anni successivi al primo (entro il 30 aprile).
    Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:
  • si iscrivono gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi che hanno più di 10 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 8.000 euro. Al momento dell’iscrizione versano per ogni unità locale un diritto di segreteria di 10,00 euro e un contributo annuale di 50,00 euro il primo anno. Il contributo è di 30,00 euro negli anni successivi al primo (entro il 30 aprile)
    Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:

si iscrivono tutti gli altri imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali pericolosi con un fatturato annuo superiore a 8.000 euro. Al momento dell’iscrizione versano per ogni unità locale un diritto di segreteria di 10,00 euro e un contributo annuale di 15,00 euro il primo anno. Il contributo è di 10,00 euro negli anni successivi al primo (entro il 30 aprile)

CALCOLO DEI DIPENDENTI

I dipendenti sono le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal d.m. 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

NUOVI MODELLI DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FIR

Novità sono previste anche per i nuovi modelli di registro di c/s e per il documento di trasporto (FIR) che trovano applicazione a partire dal 13 febbraio 2025. Oltre al formato cartaceo, previsto per gli imprenditori non obbligati ad iscriversi al RENTRI e per i soggetti obbligati prima dell’iscrizione, è previsto quello digitale per gli imprenditori tenuti ad iscriversi secondo le tempistiche già ricordate. Il registro di C/S è in formato cartaceo per gli imprenditori non obbligati ad iscriversi al RENTRI o fino alla data di iscrizione (il 13 febbraio 2025). Il modello è reso disponibile mediante il portale del RENTRI, deve essere compilato e vidimato da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti. Con riguardo al FIR, il modello è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti in formato cartaceo o digitale, secondo gli stessi criteri fissati per il registro di carico e scarico. Su richiesta del produttore o del detentore dei rifiuti, il formulario può anche essere emesso e compilato a cura del trasportatore. Il formulario in formato cartaceo è identificato da un codice univoco e da un contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio tramite applicazione da utilizzare previa registrazione al RENTRI.


REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

La registrazione è operazione diversa dall’iscrizione e coinvolge tutti gli imprenditori, tanto i produttori di rifiuti non pericolosi che i produttori di rifiuti pericolosi non ancora obbligati ad iscriversi al RENTRI al fine di poter emettere e vidimare digitalmente il FIR. La registrazione, a differenza dell’iscrizione, è gratuita e richiede l’autenticazione dell’utente mediante la propria identità digitale (ad es., lo SPID). Inoltre, se il produttore richiede al trasportatore di emettere il FIR, non è neppure necessaria la registrazione. In tal caso, la trasmissione della copia può avvenire con consegna diretta o per posta certificata. Il FIR in formato digitale segue le specifiche tecniche indicate nel d.m. n. 59 ed è reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI. Durante il trasporto devono essere garantite le attività di controllo attraverso l’impiego di dispositivi mobili che consentano di esibire il formulario digitale oppure mediante la stampa del formulario digitale.


SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anche per la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari gli imprenditori agricoli continuano ad avvalersi delle semplificazioni amministrative previste dagli artt. 189, 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi e che sono tenuti a comunicare al catasto i dati relativi ai propri rifiuti, possono adempiere attraverso il gestore del circuito organizzato di raccolta. La stessa categoria di imprenditori agricoli, obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico, può continuare ad adempiere a tale obbligo con modalità alternative: con la conservazione per tre anni del formulario (FIR) o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta. Ancora, gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti non pericolosi per una quantità non superiore alle venti tonnellate all’anno e di rifiuti pericolosi per una quantità non superiore alle quattro tonnellate possono adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, le quali possono essere indicate anche come soggetti delegati ai fini della iscrizione al RENTRI. Con riguardo al formulario, continuano a valere le deroghe previste per il trasporto dei rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario per il conferimento al circuito organizzato di raccolta. Il formulario non è richiesto neppure per il trasporto di rifiuti speciali nell’ambito dell’impresa agricola, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario (per non più di cinque volte all’anno e che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Continua ad essere esclusa dalla definizione di trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa di cui è socio, compresi i consorzi agrari, quando sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (art. 193, co. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006). Tuttavia, la cooperativa agricola di cui l’imprenditore è socio, si configura come detentore dei rifiuti ricevuti dall’imprenditore agricolo. Pertanto, la cooperativa è tenuta a gestire il registro di C/S e dispone che i rifiuti prodotti dall’imprenditore agricolo in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la propria sede per essere destinati all’impianto di trattamento, debbano essere accompagnati dal FIR, la cui compilazione spetta alla cooperativa in qualità di detentore dei rifiuti. Per quanto sopra esposto, appaiono dispensati da forme di gestione digitale e da ulteriori adempimenti amministrativi gli imprenditori agricoli che continuano ad assicurare un circuito alternativo e tracciabile dei propri rifiuti attraverso il sostegno della propria Federazione e la partecipazione attiva ai circuiti organizzati di raccolta predisposti mediante specifici accordi di programma stipulati con le pubbliche amministrazioni, convenzioni quadro con i gestori della piattaforma di conferimento o altre modalità di gestione semplificata.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi