Maltempo: istruzioni Ismea per la sospensione delle rate dei mutui in Calabria, Sicilia e Sardegna
Scatta la sospensione delle rate dei mutui nei territori della fascia costiera della Calabria, della Sicilia e della Sardegna colpiti dal 18 gennaio dagli eccezionali eventi meteorologici . Il 16 marzo l’Ismea ha pubblicato una circolare con le modalità per accedere agli interventi previsti dall’Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n. 1180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026. Lo stop interessa i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte negli edifici danneggiati. I soggetti che hanno presentato una autocertificazione dei danni possono chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui. Si può chiedere la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale. Nel caso in cui i finanziamenti per i quali si chiede la sospensione beneficino della garanzia Ismea il prolungamento della copertura è confermato d’ufficio su tutti i finanziamenti garantiti per i quali venga comunicata dalle banche la sospensione ai sensi dell’ordinanza della Protezione civile. Una volta perfezionata la modifica del piano di ammortamento, anche nel caso in cui la ricontrattazione non dia luogo ad una modifica della scadenza finale dell’operazione, sarà necessario che la banca ne dia notizia a Ismea. Per quanto concerne il versamento delle commissioni integrative l’Ismea fa presente che, in relazione alla garanzia diretta, le commissioni integrative potranno essere coperte mediante la concessione di aiuti, ove previsti, nei limiti dei massimali disponibili per ciascuna impresa. L’eventuale commissione integrativa non coperta dal contributo concesso dovrà essere versata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento; mentre per quanto riguarda la garanzia sussidiaria, non ci sono oneri aggiuntivi per le imprese nei limiti in cui la sospensione sia effettuata attenendosi a quanto previsto dal provvedimento di legge di riferimento. Resta ferma la necessità del mantenimento della garanzia primaria che assiste il finanziamento fino alla nuova scadenza dell’operazione. |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.