Modifica della definizione di prato permanente, c’è il decreto
![]() Il Masaf ha adottato il decreto 7 maggio 2026 recante “Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 per quanto concerne la definizione di prato permanente”, introducendo importanti novità per le aziende agricole in materia di classificazione dei terreni. Il provvedimento recepisce quanto previsto dal regolamento (UE) 2025/2649 (“Omnibus III”), che consente agli Stati membri di evitare la conversione automatica dei seminativi in prati permanenti dopo cinque anni di mancata lavorazione o assenza di rotazione colturale. Secondo quanto evidenziato dal Ministero, il precedente meccanismo poteva infatti determinare criticità per gli agricoltori che intendevano mantenere le superfici nella categoria dei seminativi, pur utilizzandole temporaneamente a prato. A partire dall’anno di domanda 2026 viene quindi modificata la definizione di “prato permanente e pascolo permanente” contenuta nel D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087. Resta confermato che sono considerati prati permanenti i terreni destinati alla coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali o seminate, non inseriti nella rotazione aziendale e non arati da almeno cinque anni. La novità principale riguarda però i prati temporanei ancora classificabili come seminativi: dal 1° gennaio 2026 tali superfici manterranno la classificazione di seminativo anche dopo il decorso del quinquennio, senza passare automaticamente a prato permanente, salvo diversa scelta del beneficiario. La modifica normativa si inserisce nel più ampio quadro di semplificazione della PAC 2023-2027 e introduce quindi una maggiore flessibilità gestionale per le aziende agricole, evitando che il semplice mantenimento a prato per più anni comporti automaticamente un cambio di destinazione agronomica e amministrativa del terreno. Resta comunque ferma la possibilità, per il beneficiario, di dichiarare volontariamente la superficie come prato permanente. Il decreto precisa inoltre che rimangono pienamente validi e applicabili i paragrafi da 3.1.) a 3.3.5.) della lettera d) del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087, relativi agli ulteriori criteri tecnici di classificazione e gestione dei prati permanenti. |
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