Novità dal primo luglio 2026 per la previdenza complementare
Cambiano dal 1° luglio 2026 alcune importanti regole della previdenza complementare. Nel linguaggio tecnico si parla di previdenza complementare o di secondo pilastro pensionistico, perché nasce con l’intento di consentire ai lavoratori di costruirsi nel tempo una pensione da affiancare a quella pubblica obbligatoria, il primo pilastro, che in futuro sarà sempre più bassa. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un sistema pensato per favorire l’adesione ai fondi pensione, rendere più semplice la gestione delle prestazioni e incentivare il risparmio previdenziale con nuovi vantaggi fiscali. La novità principale riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che a partire dal 1° luglio 2026 sarà destinato automaticamente al fondo pensione collettivo previsto dal contratto collettivo applicato in azienda, salvo diversa scelta del lavoratore. Tale innovazione, è bene precisare, coinvolge i nuovi assunti. Il lavoratore ha comunque piena la libertà di scelta e ha 60 giorni di tempo dalla prima assunzione per decidere se accettare la destinazione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda, oppure mantenere il TFR in azienda o di destinarlo a un’altra forma di previdenza complementare. A favore del lavoratore, sono previste tutele stringenti di trasparenza informativa per la protezione del risparmio previdenziale. Infatti, per garantire una scelta consapevole l’azienda deve consegnare al dipendente alla prima assunzione informazioni dettagliate riguardante gli accordi collettivi applicabili sul tema, il funzionamento del meccanismo di adesione automatica, il fondo di destinazione designato, le tempistiche di scelta e le opzioni a disposizione. L’azienda conserverà la dichiarazione resa dal lavoratore e consegnarne copia all’interessato. Sono previsti investimenti secondo la strategia “Life-Cycle”, ovvero con diversi profili di rischio-rendimento, parametrati sulla base dell’orizzonte temporale e dell’età anagrafica dell’iscritto per una gestione efficiente del risparmio. Le quote di TFR e i contributi versati non confluiranno più in un comparto esclusivamente garantito. Maggiore flessibilità, poi, sulla prestazione finale e l’introduzione di nuove forme di rendita. Oltre alle soluzioni tradizionali, il lavoratore potrà decidere di percepire le somme attraverso prelievi liberamente determinabili nei limiti fissati dalla legge, oppure in alternativa con una rendita a durata definita calcolata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente. Si vuole incentivare la permanenza nei fondi complementari, riducendo la tassazione sul lungo periodo nelle forme pensionistiche con un regime fiscale agevolato per le prestazioni frazionate, che saranno imponibili sul loro ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota base del 20%. È prevista la riduzione di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (consentendo quindi di scendere fino a un’aliquota minima del 15% dopo 35 anni di iscrizione). |
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