il Punto Coldiretti

Brevettabilità di piante ed animali da allevamento all’esame del Parlamento Ue

In questi giorni il Parlamento Europeo sta votando per approvare una proposta di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, con la quale si intende armonizzare il sistema di rilascio dei brevetti nell’ambito dell’Ue.

Si tratta di un aspetto molto delicato per i possibili riflessi sul settore agricolo e Coldiretti, che aderisce alla colazione No patents on seeds, promossa da Greenpeace internazionale, segue con molta preoccupazione il dibattito istituzionale a livello comunitario.

La proposta di regolamento integra il brevetto unitario con la deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista ai fini della salvaguardia della produzione agricola. La proposta di regolamento, infatti, fa salva la disposizione secondo la quale  gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

L’esenzione si applica unicamente alle specie di piante agricole di: a) Piante da foraggio (Cicer arietinum I. – Cece, Lupinus luteus I. – Lupino giallo, Medicago sativa I. – Erba medica, Pisum sativum I. (partim) – Pisello, Trifolium alexandrinum I. – Trifoglio alessandrino, Trifolium resupinatum I. – Trifoglio persiano, Vicia faba – Fava comune, Vicia sativa I. – Veccia comune; b) Cereali: Avena sativa – Avena comune, Hordeum vulgare I. – Orzo comune, Oryza sativa I. – Riso, Phalaris canariensis I. – Canaria, Secale cereale I. – Segala, X Triticosecale Wittm. – Segala tetrastica, Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. – Frumento tenero, Triticum durum Desf. – Frumento duro, Triticum spelta I. – Spelta; c) Patate: Solanum tuberosum – Patata; d) Piante da olio e da fibra: Brassica napus I. (partim) – Colza, Brassica rapa I. (partim) – Rapa, Linum usitatissimum – Lino da seme escluso il lino da fibra.

Per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, tale disposizione prevede che: non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa; il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione. I piccoli agricoltori non sono poi tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare.

Per piccoli agricoltori si intendono: nel caso delle specie vegetali, gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; – nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili.

Agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga per quanto riguarda la varietà in questione.

Tuttavia, il regime di esenzione dalla brevettabilità di piante e animali non è totale, ma limitato al solo accesso al materiale biologico. Un’esenzione totale, invece, non solo garantirebbe il libero accesso alla moltiplicazione, ma anche quello alla commercializzazione delle piante e degli animali ottenuti. Senza la possibilità di commercializzare nuove varietà indipendentemente dal consenso del titolare del brevetto,  non c’è chiarezza giuridica soprattutto per i piccoli e medi moltiplicatori.

Essi dovrebbero continuamente fronteggiare la rivendicazione, da parte del titolare del brevetto, dei proventi dei loro tentativi di moltiplicazione. Inoltre, agricoltori, produttori di alimenti e consumatori sarebbero penalizzati dalla presenza di un mercato oligopolistico nel quale poche multinazionali avrebbero il controllo delle sementi e degli allevamenti. In poco tempo, si avrebbe meno scelta e si pagherebbero prezzi più alti.

Inoltre, la proposta di regolamento non disciplina la riproduzione di animali da allevamento e tale aspetto è preoccupante in quanto molti allevatori stanno investendo in termini di innovazione su processi di selezione delle razze ed una parte della zootecnia è finalizzata esclusivamente all’allevamento dei riproduttori. La questione interessa soprattutto gli allevatori di bovini e suini.

La proposta di regolamento in corso di approvazione non tiene inoltre conto della risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio scorso (v. http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Etica-Ambiente-Sostenibilita/Pagine/Dall’UE,noaibrevettisulcibo.aspx)  che pone limiti molto precisi ai diritti di brevettabilità in agricoltura ed appare fortemente influenzata dalle associazioni di rappresentanza dei sementieri europei nelle quali confluiscono le grandi multinazionali, né tiene conto delle conseguenze a lungo termine per agricoltori, produttori di alimenti e consumatori.

Coldiretti auspica, quindi, che alla fine del processo di discussione, il regolamento escluda dall’estensione del brevetto l’uso del materiale biologico per piante ed animali nonché la possibilità di brevettare i processi biologici che non comportano una modifica del Dna. E’, pertanto, con sollievo che ha appreso la notizia di rinvio da parte del  Parlamento Ue del voto sulla proposta di regolamento, con una decisione a sorpresa a seguito della volontà espressa, all’ultimo minuto dal Consiglio europeo, di eliminare tre articoli chiave dalla legislazione, rinvio accolto negativamente dai relatori, in quanto indebolisce la portata del provvedimento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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