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Nuova classificazione delle aree protette

Il 26 marzo 2008 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il provvedimento recante Modifiche alla deliberazione del Comitato nazionale per le aree protette del 12 dicembre 1996 “Classificazione delle aree protette”, stabilendo definitivamente che le ZPS e le ZSC, siti facenti parte della rete europea Natura 2000, non si devono considerare aree protette ai sensi della normativa nazionale di disciplina dei Parchi e delle riserve naturali. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, visti i problemi creati da tale inopportuna equiparazione.

Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, modificando, con l’art. 2bis,  la delibera del 1996, ha riconosciuto come l’inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette, comportando la necessità di applicare ai siti Natura 2000 le medesime misure di salvaguardia ed i divieti previsti per i parchi, abbia di fatto alimentato una conflittualità interpretativa, che è venuta ostacolando la realizzazione degli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie in tema di protezione della biodiversità.

Pertanto, con la modifica della delibera si è compiuto un passo importante nella misura in cui si chiarisce definitivamente che le aree della rete Natura 2000 sono da considerarsi aree in regime speciale di protezione, ma non sono parchi o riserve ricadenti nell’ambito della l. 394/1991, in quanto assoggettate ad una disciplina specifica (in particolare il D.P.R. 357/1997). Si segnala, tra l’altro, che con il DM 17 ottobre 2007, sono stati finalmente individuati i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale.

Con i provvedimenti di attuazione e con la delibera del 26 marzo, ci sono, quindi, tutte le condizioni perché le Regioni e le Province autonome adottino i rispettivi provvedimenti di attuazione, destinati a sostituire le ben più rigide misure di salvaguardia, altrimenti applicabili. Si pensi, ad esempio, all’impatto che avrebbe, nelle aree della rete Natura 2000, l’art. 6, comma 8, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, di modifica al Codice Ambientale, che, nel definire quali siano i progetti da sottoporre a Valutazione d’Impatto Ambientale, dispone la riduzione del 50% delle soglie dimensionali dei progetti indicati agli allegati III e IV, quando ricadano in aree naturali protette. In sostanza, la classificazione dei SIC e delle ZPS come aree naturali protette equiparate ai parchi ed alle riserve naturali, comporterebbe che gli allevamenti intensivi ubicati nelle aree della rete Natura 2000, anche se aventi limiti dimensionali inferiori al 50% rispetto alla norma, comunque dovrebbero essere assoggettati alla VIA.

A questo punto è importante monitorare l’operato delle Regioni e delle Province autonome  in materia, poiché ad esse spetta di emanare le misure di conservazione ed adottare i piani di gestione che consentano di tutelare SIC/ZSC e ZPS in modo adeguato, verificando che sia comunque, garantita la compatibilità con l’esercizio dell’attività agricola normalmente svolta al di fuori delle aree vincolate a parco

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