Cooperative agricole, niente agevolazione Ace per conferimenti di denaro “a tempo”
L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica), ovvero la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale, si applica alle società cooperative agricole che determinano il reddito su base analitica, fermo restando l’esclusione per quelle che optano per la determinazione catastale, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo dell’aumento di capitale che può essere agevolato, esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione. Lo precisa la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 novembre. Pertanto l’emissione di uno strumento finanziario partecipativo di durata limitata nel tempo o l’acquisizione di una partecipazione come socio sovventore attraverso la sottoscrizione delle azioni di un fondo istituito dalla società cooperativa agricola aventi anch’esse durata limitata, vengono considerati conferimenti con obbligo di restituzione e dunque non consentono l’applicazione dell’Ace. |
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