Acquisto ed impiego di fitofarmaci, come si disciplina il rapporto tra impresa agricola e contoterzista
Il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto con una nota indirizzata alle Regioni ai numerosi quesiti sollevati anche da Coldiretti sull’applicazione delle norme relative all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel rapporto contrattuale tra contoterzista ed imprese agricole. Il Mipaaf ha chiarito che il contoterzista è un utilizzatore professionale a tutti gli effetti secondo la definizione data dal d.lgs. n. 150/2012 di applicazione della direttiva n. 2009/128/CE. Considerata la molteplicità delle casistiche presenti sul territorio il principio riconducibile alla ratio della direttiva cit., secondo il Ministero, è il seguente: a ciascuna fase di gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino). Pertanto nel caso in cui l’azienda agricola intenda delegare ad un soggetto terzo (contoterzista) le attività connesse all’uso dei prodotti fitosanitari tale delega potrebbe riguardare a) solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari oppure b) l’intero processo che va dal ritiro del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze. La nota ripartisce quindi gli adempimenti a carico dei due soggetti chiarendo che alcuni di questi possono essere disciplinati, per iscritto, dalle parti nell’ambito del rapporto contrattuale. |
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