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Agricoltura bio, cambiano le norme su vino, acquacoltura, mangimi e fitosanitari

La Commissione Ue ha introdotto norme specifiche per l’acquacoltura, il vino, i mangimi ed i prodotti fitosanitari di origine naturale autorizzati nel metodo di produzione biologico. Per quanto concerne il settore del vino biologico, la Commissione era tenuta a riesaminare l’uso di determinate pratiche, processi e trattamenti enologici anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche, per cui ha chiesto al gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («Egtop») di valutare l’effetto di tali pratiche, processi e trattamenti enologici su determinate caratteristiche essenziali del vino biologico e di indicare se sono disponibili tecniche alternative per sostituirli.

L’ Egtop ha raccomandato  di continuare ad autorizzare il loro utilizzo nella produzione vitivinicola biologica, data la mancanza di alternative valide al momento. Ha inoltre raccomandato di rivedere tali tecniche a distanza di un determinato periodo con lo stesso scopo perseguito oggi, ossia di porvi termine gradualmente o di limitarle ulteriormente, per cui la scadenza del 1° agosto 2015 viene prorogata di tre anni (1° agosto 2018).

Nell’ambito del comparto zootecnico, il regolamento prevede che le autorità competenti abbiano la possibilità di autorizzare eccezioni alle norme di produzione per gli animali su base temporanea in caso di circostanze specifiche che avrebbero l’effetto di impedire agli operatori di continuare o riprendere la produzione biologica. In particolare, in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, esse possono consentire che una mandria o un gregge siano ricostituiti o rinnovati con animali non biologici quando non siano disponibili animali allevati secondo il metodo biologico. In  questo caso il rispettivo periodo di conversione deve essere comunque rispettato in relazione agli animali non biologici introdotti nella mandria o nel gregge.  Inoltre, poiché negli ultimi anni le possibilità di utilizzare novellame non biologico nella produzione biologica sono state limitate, sono introdotte norme di produzione eccezionali analoghe per gli animali di acquacoltura in caso di elevata mortalità.

L’esecutivo ha poi chiarito che le alghe marine e le altre alghe essendo contemplate dal capitolo 12 della nomenclatura di Bruxelles (allegato I del trattato) sono, pertanto, prodotti agricoli e ricadono nel campo di applicazione della legislazione comunitaria in materia di agricoltura biologica. Poiché le «altre alghe» includono le microalghe, queste ultime rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. La produzione di microalghe è simile per molti aspetti a quella delle alghe marine, anche se non si svolge in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per gli animali di acquacoltura, le microalghe, come le alghe marine pluricellulari e il fitoplancton, sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine sulla base dell’articolo 6 bis, del reg. (CE) n. 889/2008. Il regolamento  chiarisce, pertanto, che le norme di produzione dettagliate per le alghe marine dovrebbero applicarsi anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti per cui  il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.

Inoltre, il regolamento proroga la deroga  per l’utilizzo di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici. La Commissione UE ha preso atto del fatto che questi non sono disponibili in quantità sufficienti,  per cui ha posticipato  tale data di un anno per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di novellame biologico e seme di molluschi biologico in quantità sufficienti. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell’allevamento è, quindi, pari allo 0 % entro il 31 dicembre 2016. Parimenti,  la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l’elenco dei prodotti fitosanitari di origine naturale autorizzati per l’uso nella produzione biologica. Tali prodotti sono stati classificati in 7 gruppi sulla base di diversi criteri quali l’uso o l’origine. La Commissione ha ritenuto utile semplificare tale presentazione e utilizzare solo i criteri di origine ai fini della classificazione.  La colonna di destra della tabella dell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 specifica la descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l’uso dei prodotti fitosanitari di origine naturale  elencati in tale allegato, che includono microorganismi e sostanze. Le condizioni per l’uso di tali prodotti nella produzione biologica, e in particolare la corrispondente categoria di impiego (ad esempio insetticida, acaricida o fungicida) devono tuttavia rispettare le medesime  condizioni di uso per le sostanze attive che valgono anche per i fitofarmaci di sintesi chimica (v. regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione). Se il loro uso è limitato dal suddetto regolamento per l’agricoltura in generale, le autorizzazioni di uso sono limitate anche per la produzione biologica.

Secondo la Commissione, l’esperienza ha, inoltre, dimostrato che le condizioni per l’uso dei prodotti fitosanitari di origine naturale autorizzati dall’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, sono molto spesso le stesse nell’agricoltura biologica e in quella convenzionale e che le restrizioni d’uso sono limitate. La Commissione, pertanto, ha ritenuto  opportuno semplificare il sistema per evitare che l’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 elenchi usi che non sono più approvati nell’ambito del regolamento generale sui prodotti fitosanitari autorizzati in agricoltura (reg. UE n. 540/2011). Allo stesso tempo, si è ritenuto opportuno indicare che tutti gli usi approvati per l’agricoltura in generale dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 siano automaticamente autorizzati per l’uso nella produzione biologica, tranne nel caso in cui sia specificamente indicato che per taluni usi si applicano condizioni più restrittive.

Gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i dossier relativi a determinate sostanze attive ai fini della loro autorizzazione in agricoltura biologica . Tali fascicoli sono stati esaminati dall’Egtop e dalla Commissione.  Nelle sue raccomandazioni  ha concluso che le sostanze biossido di carbonio, kieselgur (terra diatomacea), acidi grassi e bicarbonato di potassio sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica per cui tali sostanze sono state inserite  nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Inoltre, al fine di armonizzare i nomi delle sostanze attive autorizzate in biologico con la legislazione comunitaria generale sui fitofarmaci,  la denominazione «sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)» è stata sostituita con «acidi grassi».

 A norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina l’autorizzazione in commercio dei fitofarmaci ,  le sostanze di base sono sostanze utili per la protezione delle piante, ma non vengono principalmente utilizzate a tale scopo. Molte di esse sono state tradizionalmente utilizzate nell’agricoltura biologica prima ancora di essere classificate come sostanze di base. Tra queste figurano numerosi alimenti di origine vegetale o animale. La Commissione ha ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare l’uso di tali sostanze di base nell’agricoltura biologica e includerle nell’allegato II del reg. (CE) n. 889/2008 se soddisfano i due criteri di rientrare nella definizione di «prodotto alimentare» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  e di avere origine vegetale o animale.

Per quanto concerne i mangimi biologici, poi,  l’allegato VI del reg. (CE) n. 889/2008 contiene l’elenco degli additivi che sono autorizzati nei prodotti biologici. La Commissione ha  modificato la presentazione dell’allegato VI. In particolare, la colonna sinistra della tabella dell’allegato VI indica ora,  il numero di identificazione specifico degli additivi o dei gruppi funzionali e la classificazione nel gruppo di «additivi tecnologici» e «additivi nutrizionali»  allineandola alla classificazione utilizzata nel regolamento (CE) n. 1831/2003.

È stato armonizzato  il nome delle sostanze del gruppo «Additivi zootecnici» di cui all’allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 con la formulazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.  L’EGTOP, inoltre, ha esaminato alcuni additivi per mangimi che gli Stati memebri volevano fossero autorizzati per cui sono stati ritenuti compatibili con i principi della produzione biologica: il  lievito al selenio, il dicloruro di rame triidrossido (TBCC) e l’octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC).

Inoltre sono state sostituite le sostanze «estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo», «E2 Iodio» e «E3 Cobalto», che non esistono più, con le nuove sostanze della stessa categoria. Infine, In base alle raccomandazioni formulate dall’Egtop con riguardo agli additivi per alimenti , è stato autorizzato  l’uso in biologico  delle seguenti sostanze: cera d’api (E 901), cera di carnauba (E 903), gomma di gellano (E 418) ed eritritolo (E 968).

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