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Agricoltura bio: chiarimenti su rotazioni, etichetta e import

Il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato, sentito il parere di Coldiretti e delle associazioni rappresentative del settore, una nota di chiarimento sulle norme del decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, relative alle rotazioni colturali, all’etichettatura dei prodotti biologici e alle importazioni, con l’obiettivo di facilitare l’attuazione delle disposizioni contenute nei due regolamenti quadro.

In merito alla rotazioni colturali, la norma del DM 18354/2009 ha stabilito che in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. Tutto ciò in attuazione del principio comunitario secondo il quale la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie delle piante è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento

Tuttavia, in deroga a quanto sopra riportato, i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

Rispetto a tali disposizioni,  il Mipaaaf  precisa, che, qualora gli operatori – nell’ambito delle misure agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 – abbiano sottoscritto impegni per l’agricoltura biologica che prevedono il rispetto di norme specifiche per la rotazione diverse da quanto indicato nel decreto, essi possono adeguare il proprio piano di rotazione alle nuove disposizioni al termine del quinquennio previsto da contratto.

Gli altri operatori – sia coloro che non hanno presentato domanda di contributi per l’agricoltura biologica nell’ambito dei Psr, sia coloro i quali abbiano sottoscritto impegni per l’agricoltura biologica che non prevedono norme specifiche per la rotazione delle colture – adeguano il proprio piano di rotazione in conformità alle nuove disposizioni del decreto ministeriale, a partire dalle semine successive al 30 giugno 2010.

Coldiretti, in sede ministeriale ha espresso apprezzamento per tali chiarimenti che consentono alle imprese agricole di adeguarsi alle nuove norme sulle rotazioni colturali in tempi brevi, pur riconoscendo  un margine di flessibilità a favore delle aziende che avevano già assunto impegni nell’ambito del Psr. Del resto, l’obiettivo della norma è quello di applicare nel miglior modo possibile una pratica agronomica che è obbligatoria e tipica del metodo di produzione biologico, evitando che ci siano attuazioni difformi della stessa a causa di interpretazioni non univoche da parte degli organismi di controllo.

In materia di  etichettatura  si specifica che  gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 30 giugno 2010, nella stampa delle etichette, il numero di codice e/o il nome dell’organismo di controllo attribuiti dall’Autorità competente sulla base del precedente quadro normativo.

La nota ministeriale chiarisce, inoltre, che è possibile continuare a commercializzare come biologici, i prodotti ottenuti, commercializzati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 in ottemperanza al precedente reg. (Cee) n. 2092/91, in virtù delle norme transitorie contenute nel regolamento  comunitario ora vigente.

Inoltre, è possibile continuare ad utilizzare per la commercializzazione dei prodotti biologici fino al 1° gennaio 2012 il materiale da imballaggio a norma del Reg. (Cee) n. 2092/91, se conforme ai requisiti della nuova legislazione comunitaria. Tuttavia, in ambito comunitario, è attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2012 al 1° luglio 2012.

In merito alle importazioni, al fine di agevolare gli operatori, si specifica che fino al 31 marzo 2010 per la presentazione delle richieste di autorizzazione o di rinnovo all’importazione, potranno essere utilizzati i modelli, con le relative Linee Guida per la compilazione, allegati alla nota ministeriale n. 16157 del 23 ottobre 2009, disponibile sul sito Internet del Mipaaf dedicato all’agricoltura biologica (http://www.sinab.it/) insieme al decreto ed alla nota ministeriale di chiarimento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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