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Agricoltura bio e rotazioni colturali, istruzioni per l’uso

Il Ministero delle Politiche agricole ha emanato una nota di chiarimento in merito all’applicazione della disposizione sugli avvicendamenti colturali in agricoltura biologica contenuta nel Dm n. 18354 del 27 novembre 2009.

Secondo il Ministero, risulta necessario supportare la corretta applicazione della norma garantendo i principi agronomici che impongono gli avvicendamenti e tenendo conto dello specifico ruolo delle leguminose nei sistemi colturali biologici. Al contempo, appare opportuno tenere in considerazione specifiche condizioni economico produttive di sistemi colturali di particolare impatto per alcuni territori.

Nella nota si segnala che è consentito il ritorno sullo stesso terreno della medesima coltura di leguminosa anche dopo lo svolgimento di un solo ciclo colturale con altra specie, purché siano rispettate le seguenti condizioni: le colture che succedono alla leguminosa in parola siano coltivate quali colture principali, quindi non in coltivazione intercalare; nell’arco dell’intero avvicendamento colturale poliennale, oltre il 50% della Sau degli appezzamenti interessati deve essere dedicata alla coltivazione di leguminose; tali appezzamenti devono ricadere in aree “svantaggiate, collinari o di montagna” per come classificate dalle competenti autorità regionali (zone definite per applicazione Psr); il complesso della rotazione poliennale deve prevedere la coltivazione di almeno tre specie vegetali differenti.

Inoltre, si precisa che, in conformità all’art. 3 del Dm n 18354, la fase di coltivazione successiva allo sfalcio di un erbaio misto autunno-vernino, può essere dedicata a sovescio e pertanto considerata alla stregua di un ulteriore ciclo colturale (erbaio + sovescio) a condizione che:  dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno 70 giorni; la miscela di sementi che costituisce l’erbaio deve includere almeno tre diverse specie ed  essere composta da almeno il 50% in peso di leguminose.

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