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Agricoltura biologica: novità su erbe, sementi ed etichette

Il Ministero delle Politiche Agricole ha diffuso alcune note di chiarimento sull’applicazione di aspetti della legislazione in materia di agricoltura biologica. Con riferimento ai criteri stabiliti dal DM n. 309 del 13/01/2011, che disciplina le “contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”, nel caso di “infusioni di erbe essiccate” il Ministero ha risposto ad un organismo di controllo che chiedeva se con tale termine debbano intendersi le erbe essiccate tal quali utilizzate per le infusioni, oppure le bevande ottenute a seguito di infusione delle erbe essiccate stesse in acqua o altro mezzo liquido.

Condividendo un parere del Ministero della Salute, il Mipaaf ha risposto che con il termine infusioni di erbe essiccate devono intendersi le erbe essiccate tal quali utilizzate per le infusioni, per le quali, pertanto, non deve essere tenuto in alcun conto il fattore di concentrazione. In sostanza le “infusioni di erbe essiccate” sono considerate al pari degli altri prodotti di origine vegetale e animale inseriti nell’elenco di cui all’All. I del Reg. (CE) n. 396/2005, che stabilisce i limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari per i prodotti agricoli convenzionali, per i quali deve essere presa come riferimento la soglia numerica dello 0,01 mg/kg per le sostanze attive non ammesse in agricoltura biologica per la lotta fitopatologica, come previsto dal DM 309 del 13 gennaio 2011.

Per quanto concerne poi l’impiego di sementi e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in regime di deroga, per la corretta applicazione dell’eventuale ritorno in conversione il Ministero ha stabilito che è essenziale che l’organismo di controllo accerti l’utilizzo o il non utilizzo di sostanze non ammesse in trattamenti effettuati sulle sementi e sul materiale di moltiplicazione convenzionale utilizzato, analogamente a quanto previsto nell’allegato 5, punto 3, del DM n.18354 del 27 novembre 2009.

In caso di utilizzo disomogeneo di sementi o materiale di moltiplicazione trattati con sostanze non ammesse in agricoltura biologica su un medesimo appezzamento, con impossibilità di creare due sub-appezzamenti distinti uno biologico e uno in conversione, il ritorno in conversione si applicherà all’intero appezzamento.

Sono stati forniti, ancora, alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della legislazione in materia di etichettatura di prodotti biologici. A tale proposito si fa presente che l’art. 8.1 del DM 18354 del 27/11/2009 “Indicazioni obbligatorie – art. 24 Reg. (CE) n. 834/2007”, al punto 1.3 prevede che “…..sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente , ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo….”.

Pertanto, nel caso in cui un distributore apponga il proprio marchio su un prodotto biologico preconfezionato, è considerato a tutti gli effetti un “preparatore” in quanto modifica l’etichettatura del prodotto biologico. Di conseguenza, così come già indicato nella nota MIPAAF n. 17281 dell’11/11/2009, è tenuto a riportare in etichetta il proprio nome o ragione sociale, il codice del proprio organismo di controllo ed il codice identificativo attribuitogli da quest’ultimo.

Per quanto concerne, infine,  la proposta di regolamento sul vino biologico, attualmente in discussione a Bruxelles, é stata inviata alla Commissione Ue una nota congiunta dei Ministeri dell’agricoltura italiano e spagnolo per chiederne la modifica. Per quanto riguarda l’uso dell’anidride solforosa, l’Italia e la Spagna chiedono di legare il quantitativo utilizzabile alla categoria di appartenenza del vino (determinate in base al contenuto di zucchero) piuttosto che in funzione delle diverse zone vitivinicole individuate dall’OCM vino. La proposta italiana e spagnola, ampiamente condivisa dalle rappresentanze dei produttori biologici europei, garantirebbe, anche per il vino, una uguale applicazione delle norme in tutto il territorio dell’Unione, senza nessuna disparità di trattamento tra produttori di aree geografiche differenti.

Nella proposta congiunta italo spagnola, inoltre viene richiesto di eliminare le limitazioni previste per l’uso delle resine a scambio ionico, di consentire la tecnica della desolforazione per la produzione dei mosti concentrati e concentrati rettificati, nonché l’inserimento, tra i prodotti ammissibili per la produzione di vino biologico del lisozima e del sorbato di potassio. La proposta di regolamento della Commissione sulla vinificazione biologica, anche a seguito delle richieste italiane e spagnole, non è ancora stata messa in votazione ed è tuttora all’esame degli uffici della Commissione.

 

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