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Biologico: definiti i criteri dei controlli nel nuovo quadro regolamentare Ue

Definiti i criteri per i controlli delle produzioni biologiche nel nuovo quadro regolamentare. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 12 maggio il Regolamento delegato della Commissione (771/2021) che integra il regolamento 848/2018 del Parlamento e del Consiglio e si applica dal 1° gennaio 2022.

Si tratta di un ulteriore passaggio nella definizione di un consistente pacchetto di norme che dovrà fornire, prima della data di entrata in vigore del prossimo anno, indicazioni attuative per l’applicazione della norma. Il regolamento pubblicato fa parte infatti di quella trentina di regolamenti su cui la Commissione Ue sta lavorando, che riguardano la produzione, il commercio e il controllo. Il regolamento 771 appena pubblicato è uno dei 6 relativi al controllo di cui si aspettava l’emanazione.

Dal punto di vista tecnico fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di esecuzione dei controlli della documentazione contabile. Tali controlli dovranno essere in grado di fornire indicazioni per la tracciabilità del prodotto ed il bilancio di massa. Il regolamento fornisce anche prescrizioni operative sulle modalità di controllo per la certificazione di gruppo, che rappresenterà davvero la novità più interessante per l’applicazione del nuovo quadro normativo.

L’ispezione fisica in loco – precisa il provvedimento – comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa dell’operatore o del gruppo di operatori effettuato mediante verifiche della documentazione contabile. Tale controllo si effettua sulla base del modello standard, mentre i prodotti e gruppi di prodotti nel periodo in cui si svolge la verifica sono selezionati in base al rischio. Definiti anche gli elementi richiesti per il controllo della tracciabilità che vanno da nome e indirizzo del fornitore a quelli del destinatario alla idonea identificazione del lotto.

Altri elementi richiesti per il controllo del bilancio della massa sono natura e quantitativi dei prodotti consegnati, di quelli immagazzinati, la natura e i quantitativi dei prodotti destinati ai locali e agli impianti del destinatario e nel caso di operatori che acquistano e vendono prodotti senza manipolarli la natura e quantitativi di tali prodotti, la resa dei prodotti accumulati o raccolti l’anno precedente, la resa effettiva dei prodotti dell’anno in corso, il numero e peso degli animali, perdita, aumento o riduzione dei quantitativi, prodotti biologici o in conversione venduti come non biologici. In merito ai controlli ufficiali sui gruppi di operatori.

Per valutare il sistema di controlli interni di un gruppo di operatori gli accertamenti riguardano la conformità delle procedure documentate del sistema dei controlli interni, l’elenco dei membri del gruppo di operatori con le informazioni richieste per ciascun membro che devono soddisfare i requisiti del regolamento 848, numero e competenze degli ispettori del sistema di controlli interni, ispezioni interne almeno una volta all’anno di tutti i membri e delle unità di produzioni. Inoltre va verificato che il gestore del sistema dei controlli interni adotti misure adeguate in caso di non conformità, che le notifiche del gestore del sistema di controlli interni siano idonee e sufficienti e infine va garantita la tracciabilità interna di tutti i prodotti e i membri del gruppo di operatori attraverso la stima dei quantitativi e il controllo incrociato delle rese di ciascun membro del gruppo di operatori.

Sempre il 12 maggio sulla Gazzetta Ufficiale Ue è stato pubblicato anche il Regolamento di esecuzione Ue 772/2021 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione.

Tale regolamento prolunga le misure straordinarie per i controlli, a causa della pandemia, introdotte dal Reg. 977/2020. Tali misure straordinarie saranno quindi applicabili fino al luglio 2021. La precedente scadenza era fissata per il mese di febbraio.

Le misure straordinarie riguardano in particolare le modalità con cui possono essere realizzati i controlli per il biologico.

A causa delle difficoltà di spostamento legate alla pandemia è stata infatti concessa la possibilità di verifiche documentali a distanza e vengono ridotte le percentuali di aziende da sottoporre a campionamento per analisi. Si riduce anche il numero delle visite senza preavviso che ciascun organismo era obbligato a fare.

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