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Dal 14 gennaio 2022 scatta la stretta sulla plastica monouso

Dal 14 gennaio 2022 scatta la stretta sulla plastica monouso. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana. La nuova disciplina invertirà le crescenti tendenze di consumo e contribuirà a promuovere la transizione del nostro Paese verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, valorizzando anche l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare per le bottiglie destinate a contenere bevande.

Il decreto prevede che il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotti con proprio provvedimento la Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica, che rappresenterà un valido riferimento per la stipulazione di accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, che svolgeranno una funzione integrativa della disciplina generale.

Le nuove regole si applicano ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Sono stabilite alcune importanti restrizioni che, a partire dal 14 gennaio 2022 ed entro il 2026, gradualmente imporranno un divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte B dell’Allegato al decreto nonché dei prodotti di plastica oxo-degradabile. Nello specifico stiamo parlando di piatti, posate, tazze o bicchieri e relativi tappi e coperchi, bastoncini cotonati ed infine, contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti, qualora quest’ultimi soddisfino congiuntamente i seguenti criteri:

  1. a) destinati al consumo immediato, sul posto o d’asporto;
  2. b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  3. c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

La messa a disposizione sul mercato nazionale di tali prodotti è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, sempre che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ad eccezione dell’immissione sul mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile – certificato come conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 – con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, solamente in alcuni casi specifici tra i quali preme segnalare le circostanze che vedono la presenza di elevato numero di persone (convegni, feste, congressi) ovvero in rapporto alla particolare tipologia di alimenti o bevande.

A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’Allegato al decreto, i cui tappi e coperchi sono di plastica – ossia i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi – possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

Le bottiglie per bevande di plastica e relativi tappi e coperchi, se fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»): a) a partire dal 2025, devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’Allegato al decreto (vale a dire 1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande) immesso sul mercato, dovrà recare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili.

La marcatura ha la funzione di informare i consumatori su: a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti; b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Infine, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione dei prodotti vietati di cui alla parte B dell’Allegato e di plastica oxo-degradabile oltre il termine previsto, ovvero con caratteristiche difformi da quelle prescritte o privi dei requisiti di marcatura, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. È inoltre prevista una sanzione aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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