Danni da animali protetti: accelerare il via libera al decreto per gli indennizzi
La Regione Lombardia ha presentato una lettera indirizzata sia al ministero delle Politiche Agricole, sia al ministero della Transizione Ecologica per richiede la formalizzazione del decreto interministeriale sulle “Modalità di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti”. In effetti Coldiretti, in più occasioni, ha già portato all’attenzione delle competenti amministrazioni come quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del TFUE, che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo, non sembra suscettibile di applicazione, poiché i danni da fauna selvatica risultano fattispecie diversa da quelle identificate come aiuti di Stato. Si tratta di erogazioni che non supportano alcuna attività economica in modo che possa verificarsi un’alterazione della libera concorrenza, ma costituiscono un mero reintegro del reddito agricolo a causa del danno subito. Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014-2021, prorogati fino al 31 dicembre 2022 a causa della pandemia da Covid-19, considerano gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti compatibili con le norme sulla concorrenza, stabilendo i costi ammissibili, la tipologia di danni rimborsabili, l’intensità degli aiuti, nonché il sostegno per il pagamento di premi assicurativi. Rispetto a tali aiuti, anche i Piani di Sviluppo Rurale prevedono misure tendenti a contenere i danni e, dunque, a incentivare interventi di protezione delle colture agricole con recinzioni o altre protezioni efficaci, attraverso appositi capitoli di spesa, senza escludere altre misure risarcitorie o indennitarie. Alla luce di tali elementi, è stato presentato lo schema di decreto, composto da 10 articoli volti a disciplinare la modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma protetta dalle direttive comunitarie e dalla legislazione comunitaria e nazionale alle produzioni agricole. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria e possono richiedere indennizzi per: danni per animali uccisi o piante distrutte con costi calcolati in base al valore di mercato; costi indiretti come quelli veterinari relativi al trattamento di animali feriti o costi del lavoro di ricerca di animali scomparsi; e danni materiali causati ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte sulla base dei costi di riparazione o del valore economico. Inoltre, gli aiuti previsti dal presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compreso il de minimis, nella misura in cui riguardino costi diversi. Ormai sono quasi due anni che tale decreto è in attesa di una formalizzazione, condizione necessaria per applicare il regime degli aiuti di stato che consente il ristoro completo dei danni. A seguito della situazione di grave crisi dovuta alla pandemia è necessario agire con urgenza e giungere all’emanazione del provvedimento per avere uno strumento stabile e sicuro, come il regime di aiuto. Ricorrere ad altri strumenti come il de minimis o il temporary framework che hanno delle limitazioni quantitative (25.000 euro per il de minimis agricolo) e temporali (fino al 31.12.2021 per il temporary framework) comporta solo un ulteriore disagio per l’agricoltore che ha subito il danno. |
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