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Decreto in Gazzetta: via libera al piano di gestione della nutria

Finalmente è stato adottato il Piano di Gestione della nutria (Myocastor coypus). Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 10 dicembre 2021, rendendo in tal modo efficaci le misure del Piano di Gestione nazionale della specie nutria, adottato ai sensi del Reg. (UE) 1143/2014.

La nutria è una specie inclusa nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, rispetto alla quale è consentito intervenire operando attraverso misure finalizzate all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni.

Sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze disponibili, l’ISPRA ha riscontrato l’inefficacia del ricorso in via preventiva ai metodi ecologici di cui all’art. 19 della Legge 157/1992.

Nello specifico, in base ai metodi di intervento oggi consentiti, è vietato l’uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo, mentre la cattura in vivo tramite gabbie trappola resta il metodo da preferire in virtù della rispondenza a requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo. Le gabbie trappola da adottare devono essere di adeguate dimensioni per consentire la cattura in vivo e una sufficiente abitabilità, anche di eventuali esemplari di altra specie che per errore dovessero finire nella trappola. Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. La soppressione delle nutrie catturate con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, mediante trasferimento in contenitori ermetici all’interno dei quali vengono esposte al biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione.

È altresì consentito l’abbattimento diretto con armi da fuoco ad opera del personale degli Enti parco, delle Riserve o da terzi debitamente autorizzati dagli organismi di gestione dell’area protetta, dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Città Metropolitane. Anche le persone fisiche e le imprese, nonché i Comuni, possono conferire specifico mandato a società specializzate in disinfestazione per lo svolgimento delle operazioni di controllo. In tal caso, i soggetti incaricati dovranno essere in possesso della specifica qualifica che presuppone la partecipazione a corsi di formazione per il controllo della nutria. Ad ogni modo, non è consentito ricorrere all’abbattimento in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, ovvero nei comprensori dove è segnalata la presenza della lontra.

Viene, tuttavia, confermato che nell’applicazione delle misure di gestione ed eradicazione, agli animali devono essere risparmiati dolore, angoscia e sofferenza evitabili.

Le tecniche di controllo della riproduzione della nutria, mediante la sterilizzazione chirurgica ovvero la somministrazione di sostanze con effetto immunocontraccettivo, non sono attuabili presentando significativi limiti legati alla necessità, nel primo caso, di applicazione su scala locale e su nuclei numericamente ridotti, mentre, nel secondo caso, di ricorso alla cattura massiva per procedere ad una manipolazione efficace degli animali.

Tutti gli operatori sono obbligati a tenere un registro degli abbattimenti nel quale si riporti, per ogni capo abbattuto, luogo, tecnica utilizzata, data e ora, sesso dell’esemplare e, se possibile, i parametri morfometrici. Le Regioni e le Province autonome competenti per territorio devono curare la conservazione e l’aggiornamento di tali dati.

Il controllo della fauna, in cui è ricompresa la gestione della nutria, è un’attività distinta dall’attività venatoria e, per tale ragione, può essere posta in essere nel corso dell’anno senza le limitazioni imposte dal calendario venatorio o dai divieti di cui all’art. 21 della Legge 157/1992. Si segnala, inoltre, che le attività di gestione e di controllo della nutria sono escluse dall’assoggettabilità alle procedure di VAS e VIncA.

Infine, per quanto concerne lo smaltimento delle carcasse, nel caso in cui non sussista un sospetto di infezione da malattie trasmissibili, occorre distinguere: per esigue quantità giornaliere, individuabili nell’ordine massimo di 10 capi per ettaro, le nutrie uccise possono essere direttamente smaltite dall’operatore mediante sotterramento; in relazione a rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità a disporre di terreni idonei al sotterramento, le nutrie abbattute sono assimilate ai Materiali di categoria 2 – Animali che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano (di cui all’art. 9, lett. f), punto i) del Reg. (UE) 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale) e dunque dovranno essere smaltite mediante una delle tecniche (ad es. l’incenerimento) previste dall’art. 13 del Reg. (UE) 1069/2009.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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