il Punto Coldiretti

Fitofarmaci: aggiornate le linee guida Ue per la richiesta di usi d’emergenza

A Bruxelles, nella riunione dello Scopaff (Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi – Sezione Fitosanitari) è stata adottata una nuova versione della linea guida sulle autorizzazioni di emergenza, ai sensi dell’art. 53 del Reg. (CE) 1107/2009 relativo all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tale norma prevede che gli Stati membri autorizzino, in circostanze particolari, l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario sia di sintesi chimica che di origina naturale, per un periodo massimo di 120 giorni e per un uso limitato e controllato, laddove tale misura sia necessaria per controllare un grave pericolo (parassita o malattia delle piante) che non possa essere controllato con i mezzi di difesa presenti, in quel momento, sul mercato.

Dato l’elevato numero di richieste di usi d’emergenza, a causa dei vuoti nella difesa fitosanitaria che si sono creati in quanto il processo di revisione dell’Ue delle sostanze attive sta portando ad una rapida esclusione dal mercato di moltissimi principi attivi senza che si attenda l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari sostitutivi siano essi di origine naturale che di sintesi chimica, l’Ue ha deciso di migliorare il flusso di dati necessari per la procedura amministrativa di valutazione di tali istanze da parte dei singoli Stati membri.

La linea guida dovrà applicarsi a tutte le domande di autorizzazione di emergenza di prodotti fitosanitari presentate a partire dal 1° marzo 2021. Le domande, prima di essere indirizzate al Ministero della salute, dovranno essere inserite sul sistema Pppams (Sistema di gestione dell’applicazione dei prodotti fitosanitari) della Commissione Ue che è già stato predisposto per contenere le informazioni di cui all’Allegato 1 della linea guida in questione.

Diviene, quindi, obbligatorio per lo scambio di informazioni tra Commissione Ue e Stati membri, l’inserimento di dati da parte delle società produttrici di fitofarmaci e delle Amministrazioni Pubbliche competenti, nel sistema informatizzato comunitario di gestione delle istanze denominato Pppams. Le linee guida forniscono, inoltre, ulteriori chiarimenti specifici sulla concessione di autorizzazione d’urgenza per il trattamento delle sementi e la vendita e l’uso di semi trattati.

In sostanza, La Commissione Ue ha ritenuto opportuno, partendo dall’esperienza acquisita in questi anni relativamente alle autorizzazioni di emergenza a partire dal 2013, fornire alcuni orientamenti affinché gli Stati membri razionalizzino le procedure facendo in modo di evitare un esubero nel numero di richieste non strettamente necessarie.

La nuova linea guida non pone modifiche sostanziali,.ma chiarisce molti dettagli della procedura amministrativa e chiede maggiori dati alle società produttrici a supporto della domanda sollecitando, altresì, gli Stati membri a ricorrere, in caso di problematiche fitosanitarie, per le quali manchino sostanze autorizzate anche agli altri strumenti previsti dal reg. 1107/2009 e, cioè, l’art. 40 (riconoscimento reciproco di un formulato già autorizzato in altro Stato membro) e l’art. 51 (estensione delle autorizzazioni per usi minori).

Sulla base della linee guida comunitarie, il Ministero della Salute ha intenzione di procedere ad un aggiornamento della linee guida nazionali sugli usi d’emergenza. In occasione di tale revisione, sarebbe opportuno prevedere che la presentazione delle istanze sia effettuata solo dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo, al fine di evitare il moltiplicarsi di richieste da parte di singoli soggetti che in questi anni ha comportato un esubero di domande, complicando il lavoro degli uffici delle Amministrazioni Pubbliche preposte, con un allungamento dei tempi di valutazione delle domande complessivamente presentate.

Coldiretti ritiene sicuramente necessaria una revisione della procedura amministrativa di attuazione dell’art. 53 che, al momento, risulta onerosa e complessa per tutti i soggetti coinvolti (i portatori di interesse, le società produttrici di fitofarmaci, i Ministeri competenti ed i Servizi fitosanitari regionali, gli esperti scientifici designati per la valutazione dei dati dei dossier). Lo snellimento delle procedure deve andare di pari passo con un giusto rigore delle valutazioni che non oltrepassi quanto strettamente richiesto dall’art. 53, in termini di documentazione, norma nata per prevedere un procedura, sì rigorosa, ma anche rapida e snella, altrimenti i ritardi che si accumulano vanificano l’impegno che richiede la presentazione di tali istanze ed i vantaggi che ne derivano agli agricoltori se il decreto di autorizzazione arriva quando ormai è superata la finestra temporale utile per effettuare i trattamenti.

Coldiretti ritiene che sarebbe opportuno, come previsto dalle linee guida comunitarie, incentivare maggiormente il ricorso al reciproco riconoscimento (art.40) che richiede, però, uno snellimento della procedura amministrativa attuale ed alle estensioni d’impiego (art. 51). Il vantaggio è che in ambedue i casi si otterrebbero autorizzazioni definitive di sostanze attive sia di sintesi chimica che di origine naturale, ma per quanto concerne le estensioni d’impiego non sono state mai redatte delle linee guida nazionali che agevolino la presentazione dell’istanza.

Le stesse linee guida comunitarie dichiarano che “conformemente all’articolo 51, gli Stati membri dovrebbero facilitare o incoraggiare la presentazione delle domande di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, già autorizzato, agli usi minori” Nei considerando del reg. CE 1107/2009 l’Ue dichiara infatti che tale norma è stata prevista proprio “per evitare che la diversificazione dell’agricoltura e dell’orticoltura sia compromessa dalla mancanza di prodotti fitosanitari, per cui è necessario stabilire norme specifiche per gli usi minori”.

L’Ue prevede, inoltre, che gli Stati membri stabiliscano e aggiornino regolarmente un elenco di usi minori. Ebbene tale aggiornamento in Italia non è mai avvenuto e vige ancora quanto stabilito dal DM 16 settembre 1999 Definizione di “Utilizzazioni minori di interesse agricolo”.

Ogni volta che è stata sollevata la questione di come ridurre il numero di istanze relative agli usi d’emergenza garantendo, allo stesso tempo, soluzioni di difesa fitosanitaria a lungo termine agli agricoltori, Coldiretti ha sempre evidenziato la necessità di incentivare il ricorso alle estensioni d’impiego e come, per far questo, sia necessario, in via preliminare, procedere ad una revisione DM 16 settembre 1999 sopra citato. In proposito, andrebbe non solo aggiornata la definizione di uso minore ai sensi dell’art. 51 del reg. 1107/2009, ma anche l’allegato al decreto che riporta un elenco di colture «minori» e colture «maggiori» riferite ai prodotti di origine vegetale e parti di essi a cui si applicano i limiti massimi consentiti di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari.

A distanza di anni molte colture italiane, infatti, sono passate dall’essere “maggiori” a “minori”. La modifica di tale decreto ministeriale creerebbe i presupposti per avvalersi delle estensioni d’impiego e ridurrebbe il ricorso agli usi d’emergenza garantendo agli agricoltori un maggiore numero di sostanze attive di sintesi chimica e di origine naturale da impiegare per la produzione integrata e in agricoltura biologica.

In conclusione, una riorganizzazione di tali procedure appare indispensabile ed urgente in quanto la Commissione Ue sta procedendo molto rapidamente ad escludere dal mercato numerose sostanze attive senza attendere l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari nuovi ed alternativi sia di origine naturale che di sintesi chimica per cui la lotta fitopatologica per gli agricoltori europei sta diventando sempre più difficile, mentre si continua, paradossalmente, ad importare da Paesi terzi, prodotti alimentari ottenuti con l’impiego di fitofarmaci, vietati da anni sul mercato europeo, aventi un profilo tossicologico per la salute umana e l’ambiente in compatibile con le norme di sicurezza alimentare e di tutela dell’ambiente stabilite dall’Ue.

 

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