In arrivo nuova legge europea sui biostimolanti in agricoltura
La richiesta da parte dell’Ue e dei consumatori di produrre in agricoltura riducendo l’impatto ambientale sta rivoluzionando già da tempo il mondo dei mezzi di produzione (fitofarmaci e fertilizzanti) nell’ambito del quale sempre più importanza avranno in futuro i cosiddetti biobased product ossia fitofarmaci e fertilizzanti di origine naturale. Ma un’altra categoria di prodotti per l’agricoltura, di origine naturale, sta destando sempre più interesse negli operatori della filiera agricola ed è quella dei biostimolanti. Cosa sono i biostimolanti?Essi includono svariate formulazioni di materiali organici quali le sostanze umiche, proteine idrolizzate ed aminoacidi, estratti d’alga marina e microrganismi che applicati alle piante o al terreno sono in grado di regolare e /o incrementare i processi fisiologici delle colture, migliorando l’efficienza nel suo insieme. A livello mondiale, dove si registra una spinta verso l’adozione di metodi di produzione agricola improntati ad una più elevata sostenibilità ambientale, si prevede che il mercato dei biostimolanti, attualmente stimato in 1,74 miliardi di dollari, crescerà nel periodo fino al 2025 del 10%. Il valore dei biostimolanti in Europa è stimato tra i 200 ed i 400 milioni di Euro. In Italia di 40 milioni di Euro con una crescita annua superiore al 10% e investimenti annui in ricerca e sviluppo tra il 3 e il 10% del fatturato. A cosa servono i biostimolanti?Tali sostanze hanno tre specifiche funzioni: quella di aiutare la pianta a resistere agli stress abiotici, come il caldo, il freddo o la mancanza d'acqua; aumentare l'efficienza nell'assorbimento dei nutrienti e, infine, migliorare la qualità della coltura. I biostimolanti e la legge italianaNella normativa italiana, i biostimolanti sono citati nell’ allegato 6 del d.lgs. 75/2010 che ha anticipato, per molto aspetti, il regolamento comunitario che sta per essere approvato a Bruxelles, nell’ambito del quale si prevede che le proprietà biostimolanti siano dichiarabili solo per alcuni prodotti elencati (in tutto una decina). L’attività biostimolante non deve derivare dall’addizione di sostanze ad azione fitormonale al prodotto. Salvo approvazione del gruppo di lavoro nazionale tecnico-consultivo per i fertilizzanti istituito presso il Ministero delle politiche agricole, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti riportati in tale provvedimento con altri fertilizzanti. Un esempio interessante, oggetto di sperimentazione da parte del Crea-Ci (colture Industriali) di Bologna, è l’apporto di farine di Brassica nigra al terreno che produce un effetto biostimolante sullo sviluppo della parte aerea della pianta di melone, probabilmente mediato dalla biostimolazione della microflora del terreno. La combinazione con Tricoderma harzianum al seme produce, infatti, anche un allungamento significativo dell’apparato radicale. La sperimentazione è avvenuta grazie al progetto Valso, finanziato dal Mipaaft, nell’ambito della linea di ricerca “Bioraffinazione delle farine residue e formulazione dei derivati per la produzione di nuovi mezzi tecnici per l’agricoltura ed alimenti per animali da reddito e di affezione”. Biostimolanti e la legge europeaUn impulso al mercato dei biostimolanti verrà dalla proposta di regolamento comunitario sui fertilizzanti di prossima approvazione, nell’ambito della quale tali prodotti avranno finalmente una legislazione compiuta di riferimento. Si dice testualmente nei “considerando” del regolamento di prossima emanazione che: “talune sostanze, miscele e microrganismi, denominati prodotti biostimolanti delle piante, non rappresentano di per sé un apporto di nutrienti, ma stimolano comunque i processi nutrizionali naturali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative delle colture o l'aumento della disponibilità di nutrienti nella rizosfera, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Agiscono in aggiunta ai concimi, con lo scopo di ottimizzarne l'efficienza e ridurre il tenore di apporto di ulteriori nutrienti. Tali prodotti dovrebbero, pertanto, essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 che disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari . È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009 per cui i biostimolanti sono esclusi dalla categoria dei prodotti fitosanitari e rientrano a pieno titolo nella disciplina sui fertilizzanti”. La proposta di regolamento definisce, quindi, come biostimolante delle piante qualunque prodotto che stimoli i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta: Dal punto di vista pratico, gli utilizzatori finali dovrebbero attraverso attività di divulgazione e assistenza tecnica, acquisire consapevolezza dei grandi potenziali di crescita che ci sono per prodotti come i microrganismi, le alghe, gli estratti vegetali ed animali ed i tanti prodotti di nicchia che potrebbero presto essere presenti sul mercato. Sarà il biostimolante stesso a essere distribuito, casomai con un drone, in maniera differenziata e con un’accuratezza che nessuno spandiconcime è in grado oggi di garantire: in tal modo, l’intervento non del tutto preciso oggi effettuato con il girello potrà essere effettuato, rapidamente ed in maniera identica, sull’intero appezzamento. I biostimolanti saranno in grado di favorire l’espansione dell’attività agricola in aree marginali oggi non utilizzate e, grazie ad essi, si potrebbero recuperare ettari di Sau oggi destinati all’abbandono. |
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