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Manutenzione del verde: nuova classificazione per sfalci e potature

In conseguenza delle modifiche al codice dell’ambiente apportate dal decreto legislativo n. 116 del settembre 2020 che recepisce la direttiva n. 851/2018, gli sfalci e le potature non sono più esclusi dalla normativa sui rifiuti, ma va considerata la situazione di ogni singolo caso.

L’attuale formulazione della normativa prevede che siano esclusi dalla disciplina dei rifiuti «la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Per effetto delle modifiche introdotte dal citato decreto, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi sono compresi tra i rifiuti urbani, mentre sono espressamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca.

Pertanto, gli sfalci e le potature derivanti dall’attività propriamente agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti, mentre gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti speciali se realizzati dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola.

Riassumendo:

-l’imprenditore agricolo che provvede allo sfalcio e alle potature nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, ad esempio, attraverso le attività di compostaggio del materiale organico o per la produzione di energia, si considera produttore di un non rifiuto;

-l’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, può cederli a terzi secondo la disciplina dei sottoprodotti;

– i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sono, invece, considerati rifiuti speciali. Pertanto, se le attività di sfalcio e potatura sono realizzate dall’imprenditore agricolo ma i residui vegetali prodotti sono ceduti a terzi, si tratta di rifiuti speciali, a meno che non si dimostri che sussistono le condizioni del sottoprodotto.

Possiamo poi considerare il caso delle imprese artigiane e i loro rapporti con imprese agricole.

Molte delle interpretazioni relative alla gestione di sfalci e potature partono dall’erroneo presupposto della volontà di disfarsi dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico senza soffermarsi sulle ulteriori alternative che si aprono ad un imprenditore artigiano prima di considerare gli sfalci e le potature come rifiuti.

E’ opportuno valutare l’inquadramento delle categorie di non rifiuti, rifiuti speciali, rifiuti organici e rifiuti urbani, tenuto conto delle diverse figure imprenditoriali coinvolte nelle attività di manutenzione del verde pubblico, in particolare, imprenditori artigiani e agricoli:

-l’imprenditore artigiano, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano, potrà conferire sfalci e potature agli imprenditori agricoli per essere impiegati direttamente sui propri terreni, nell’ambito di buone pratiche agronomiche, secondo la disciplina dei sottoprodotti;

-l’imprenditore artigiano, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano, potrà valorizzare sfalci e potature come rifiuti organici, ben potendo destinare tali materiali alla produzione di ammendante compostato da immettere sul mercato, secondo le condizioni fissate dal d.lgs. n. 75 del 2010 in materia di fertilizzanti che prevede, ad esempio, l’impiego del compostato per la produzione di ammendanti verdi o misti;

-l’imprenditore artigiano può conferire i propri sfalci e potature ad un impianto di compostaggio, posto in esercizio anche in aree agricole, che abbia una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue e che sia destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;

-l’imprenditore artigiano può destinare sfalci e potature alla produzione di energia, secondo le disposizioni di cui al D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Oneri burocratici – esenzioni

Non sono previsti adempimenti amministrativi per l’imprenditore agricolo che produce non rifiuti.

Negli altri casi, per quanto riguarda l’iscrizione al Catasto rifiuti, la tenuta del Registro di carico e scarico, il Trasporto rifiuti e l’Albo gestori ambientali, ci sono esenzioni e semplificazioni che possono interessare gli imprenditori agricoli e gli imprenditori artigiani in funzione dei diversi parametri dimensionali ed organizzativi.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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