il Punto Coldiretti

Rame, ecco come saranno applicate le nuove norme Ue

Il Ministero della Salute ha emanato chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove norme sull’impiego del rame evidenziando come il 31 gennaio 2019 sia scaduto il periodo di approvazione dei relativi  formulati. Il rinnovo dell’approvazione dei composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, è confermato fino al 31 dicembre 2025, purché siano rispettate le seguenti condizioni.

Il comunicato ministeriale, su esplicita richiesta di Coldiretti, rispetta alla lettera quanto previsto dal regolamento comunitario di riautorizzazione del rame, e stabilisce che siano autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame, per ettaro, nell’arco di 7 anni, preservando così il meccanismo di flessibilità per il quale tanto si è negoziato in sede comunitaria, a tutela delle produzioni agricole italiane, le più colpite dalle malattie fungine anche a seguito del cambiamento climatico in atto.

Nella  valutazione generale dei formulati a base di rame,  gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti e accertano che le condizioni d’impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno;  alla protezione dell’acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto; alla quantità di sostanza attiva applicata e accertano che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull’ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l’informazione sia disponibile, dell’apporto di rame da altre fonti. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

La dose massima di rame

Rispetto alla limitazione di utilizzo complessivo annuo di rame, la normativa comunitaria evidenzia che è opportuno limitare l’uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell’arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche che si verificano periodicamente negli Stati membri che comportano un aumento della pressione fungina.

Nell’autorizzare i prodotti, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre al minimo i valori di applicazione. Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell’arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese produttrici di fitofarmaci sono tenute a presentare, contestualmente all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio del formulato, per ogni prodotto fitosanitario di cui viene presentata istanza, un’etichetta adeguata per numero di applicazioni in modo da rispettare la suddetta disposizione.

In particolare l’etichetta proposta dovrà riportare la seguente frase: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno”.
Le etichette così modificate saranno rese disponibili nella banca dati del Ministero della salute relativa ai prodotti fitosanitari. Le società produttrici di fitofarmaci sono tenute a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale.

E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenente le sostanze attive composti del rame, come riportato nella Banca dati, è prorogata fino al 31 dicembre 2025, fermo restando la presentazione dell’istanza (pena la revoca) da parte della società produttrice e l’esito della valutazione.

E’ fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari. I prodotti fitosanitari per i quali entro il termine sopra indicato del 31 marzo 2019 non sarà presentata alcuna istanza di rinnovo dell’autorizzazione saranno revocati con decorrenza dal 1° aprile 2019. La commercializzazione, da parte delle società produttrici dei fitofarmaci, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 settembre 2019.

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva “composti del rame”, è consentito fino al 31 marzo 2020. L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato con un successivo comunicato. I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili Banca Dati del Ministero della Salute

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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