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Rifiuti: Sistri addio, arriva il Rentri ma per le imprese agricole nessun onere aggiuntivo

È stato notificato alla Commissione europea lo Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
L’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato completamente riscritto dal d.lgs. n. 116 del 2020 al fine di sostituire il Sistri con un sistema più efficiente di tracciabilità che assicuri la compresenza degli adempimenti attualmente vigenti in modalità cartacea con nuove disposizioni in versione digitale degli stessi.

In particolare, lo schema di regolamento prevede che siano tenuti ad iscriversi al Rentri oltre ai produttori di rifiuti pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di attività industriali, artigianali e di recupero e trattamento dei rifiuti.

Tra gli esonerati, rientrano i produttori di rifiuti non pericolosi realizzati nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Si tratta, in sostanza, dei medesimi soggetti esonerati dalla presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud). Occorre, al riguardo, evidenziare che per i produttori di rifiuti pericolosi è comunque mantenuta ferma la possibilità di adempiere in modo semplificato alla tenuta del registro di c/s, alla luce di quanto previsto dall’art. 190, comma 6, attraverso la conservazione per tre anni del formulario oppure attraverso la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal soggetto responsabile del circuito organizzato di raccolta.

Il Rentri, gestito dal Ministero dell’ambiente in collaborazione con l’Albo nazionale dei gestori ambientali, si compone di: una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; di una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali che riguardano gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario di identificazione dei rifiuti.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti disposto con il regolamento ha per oggetto gli adempimenti ambientali previsti con il registro di carico e scarico, con il formulario di identificazione dei rifiuti e con la comunicazione al catasto, i cui dati sono integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Per i soli soggetti obbligati, dunque, o per coloro che intendano aderirvi volontariamente, occorre seguire le indicazioni che il regolamento fornisce attraverso la predisposizione del modello di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto i quali, a partire dalla iscrizione al Rentri, devono essere emessi in modalità digitale.

Per i produttori di rifiuti non iscritti al Rentri, il formulario può continuare ad essere previsto in modalità cartacea. È riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore e sottoscritte dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il produttore/detentore, l’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore, il quale provvede a trasmetterne una al produttore/detentore o agli operatori coinvolti delle fasi del trasporto.

La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire mediante consegna diretta o posta ordinaria, mediante posta elettronica certificata (purché il trasportatore assicuri la conservazione dell’originale o provveda successivamente all’invio dello stesso al produttore), oppure mediante servizi specifici resi disponibili dal Rentri.

In ogni caso, le modalità di compilazione dei modelli devono essere definite con apposito decreto direttoriale da pubblicarsi sul sito del Rentri.

È, inoltre, previsto un sistema di deleghe, in base al quale i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di tracciabilità anche delegando, al momento dell’iscrizione al Rentri, o successivamente, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

Coldiretti ha partecipato attivamente agli incontri organizzati dal Ministero insieme con l’Albo nazionale gestori ambientali rilevando alcune criticità nella bozza di proposta condivisa avanzando puntuali modifiche al testo, che risultano recepite sul piano di una maggiore trasparenza e chiarezza del testo. Occorre, infatti, considerare che il processo di transizione al digitale, indubbiamente apprezzabile per consentire agli organi di controllo e alle forze dell’ordine di condurre attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di rifiuti, comporta oneri aggiuntivi notevoli agli imprenditori in termini di predisposizione di un sistema gestionale, utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica e installazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto impiegati per la movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi.

Nulla cambia per il settore agricolo. Appaiono a ragione dispensati da forme di gestione digitale e da ulteriori adempimenti amministrativi gli imprenditori agricoli che continuano ad assicurare un circuito alternativo e tracciabile dei propri rifiuti attraverso il sostegno della propria associazione di categoria e la partecipazione attiva ai circuiti organizzati di raccolta predisposti mediante specifici accordi.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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